12 Marzo 2024

L’obbligo di aggiornamento dei dati per gli ETS ed il rischio di cancellazione dal RUNTS

di Biagio Giancola
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La scheda di FISCOPRATICO

Tutti gli Enti del Terzo Settore (in seguito anche “ETS”) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) sono tenuti, anche per il tramite delle Reti Associative cui eventualmente aderiscano, oltre al deposito di bilanci e rendiconti consuntivi (obbligo non oggetto del breve commento odierno), all’aggiornamento dei dati originariamente inseriti nell’istanza di iscrizione, oppure forniti in sede di trasmigrazione.

Infatti, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (“CTS”), dal RUNTS devono necessariamente risultare, per ciascun ETS, le seguenti informazioni minime:

  1. la denominazione;
  2. la forma giuridica;
  3. la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
  4. la data di costituzione;
  5. l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  6. il codice fiscale o la partita Iva;
  7. l’eventuale possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  8. le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
  9. le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
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