26 Gennaio 2015

L’obbligo di fatturazione nel commercio elettronico

di Marco Peirolo
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Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che le operazioni di commercio elettronico “diretto” (cd. “servizi di e-commerce”), ove territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo (si veda “Obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi nel commercio elettronico”).

Nell’occasione, in relazione alle novità in vigore dal 01.01.2015, è stato osservato che la Commissione europea, nella “Relazione della Commissione al Consiglio relativa all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop).

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