L’obbligo di iscrizione nel registro delle società e asd tenuto dal Coni
di Guido MartinelliMarta Saccaroesclusa la possibilità che un’associazione sportiva, non iscritta al Coni, possa applicare le agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 della L. n.289/2002.
obbligo, previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, di
iscrizione al Registro telematico previsto dal Coni e sulle conseguenze di un eventuale inadempimento.
duplice funzione: oltre a
riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (grazie ad un procedimento amministrativo interno), costituisce il
presupposto per l’applicazione ai sodalizi sportivi della disciplina fiscale privilegiata (grazie al disposto dell’art. 7, comma 1, del D.L. 136/2004 che qualifica il Coni come “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”).
valenza solo dichiarativa e, come tale, contestabile in sede di accertamento fiscale. La circostanza è confermata anche dalla considerazione che
l’iscrizione al registro del Coni avviene
posteriormente all’affiliazione alla Federazione o all’Ente di promozione sportiva (nei casi di procedura semplificata, in funzione delle convenzioni che il Coni ha stipulato con i singoli enti, l’iscrizione avviene in automatico e contestualmente alla affiliazione).
prima di effettuare l’iscrizione al registro del Coni l’ente deve essere
regolarmente costituito nei modi e nelle forme previste dai commi 17 e 18 dell’art. 90 della L. n. 289/2002 e successivamente deve essere affiliato (l’ente che consente l’affiliazione è tenuto ad effettuare un primo controllo formale di conformità statutaria). In pratica, quindi, la costituzione dell’ente come soggetto sportivo dilettantistico avviene in autonomia mentre l’affiliazione e l’iscrizione nel registro sono adempimenti successivi, in ogni caso
necessari per regolarizzare la posizione.
la qualifica (e le relative agevolazioni fiscali)
vale fino ad un eventuale contestazione in merito alla natura del soggetto. Vero è, però, al contrario, che
in assenza di iscrizione non si possono ritenere applicabili le agevolazioni fiscali previste per le associazioni
sportive dilettantistiche.
natura di “associazione sportiva dilettantistica” si sottolinea che questa deve essere effettuata avendo come riferimento il contenuto dell’art. 90 della L. n. 289/2002. La verifica deve in primo luogo riscontrare la
conformità dello statuto ai requisiti previsti dai commi 17 e 18 del citato articolo 90 della L. n. 289/2002. Sotto questo profilo, si sottolinea che gli elementi indicati dalla richiamata disposizione sono tutti di sostanza e atti a
qualificare il soggetto sportivo dilettantistico. In certi casi, però, la giurisprudenza ha affievolito la portata costitutiva delle previsioni. Ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 14, nella sentenza n. 1002/2014 del 21 gennaio 2014 ha ritenuto irrilevante “la mancata indicazione della locuzione “dilettantistica” nella ragione sociale dell’associazione, trattandosi di un elemento meramente formale che non può incidere sulla natura sostanziale dell’associazione stessa”.
corrispondenza tra quanto indicato nello statuto e quanto posto effettivamente in essere dall’associazione. Nella maggior parte dei casi, le contestazioni puntano il dito sul mancato svolgimento di una reale vita di associazione a scapito di una vera e propria
attività d’impresa (circostanza, questa, che deve in ogni caso essere sempre dimostrata). E’ appena il caso di ricordare, poi, in conclusione, che, in presenza dei requisiti sopra richiamati (statuto conforme, affiliazione e iscrizione nel Registro Coni), l’eventuale
disconoscimento della applicabilità del regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991 non può mai equivalere al disconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica che, come sopra ricordato, è legata alla sussistenza di requisiti specifici.
17 Marzo 2017 a 12:06
Scusate l’ignoranza, ma quindi è obbligatorio per una asd affiliarsi ad un ente sportivo? Chiedo perchè c’è la possibilità di registrarsi direttamente al sito del Coni anche autonomamente. Grazie
21 Marzo 2017 a 8:43
L’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal Coni (per individuarli basta consultare il sito http://www.coni.it) è condizione necessaria per poter poi procedere alla iscrizione al registro Coni delle società e associazioni sportiva dilettantistica e godere, di conseguenza, delle agevolazioni fiscali correlate
25 Febbraio 2018 a 19:16
Se non ho registrato come asd atto costitutivo e statuto nel 2008 ho la possibilità di un ravvedimento operoso? Il registro Coni indica l adozione dello Statuto vers 2017 con verbale di assemblea straordinaria allegato. E l’atto costitutivo?
25 Febbraio 2018 a 20:49
La registrazione dello statuto può aver luogo anche ora senza necessità di ravvedimento, ovviamente senza effetto retroattivo. L’atto costitutivo non si modifica essendo la fotografia del momento costitutivo della associazione e, pertanto, non necessita di nuova registrazione