28 Novembre 2019

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) e del D.L. 32/2019 (“Decreto sblocca canteri”) è stato modificato l’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il novellato articolo 2477, comma 3, cod. civ. fa cessare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

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La gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza
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