28 Novembre 2019

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) e del D.L. 32/2019 (“Decreto sblocca canteri”) è stato modificato l’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. civ., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il novellato articolo 2477, comma 3, cod. civ. fa cessare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, disposto dalla lett. c) del medesimo articolo, quando per tre esercizi consecutivi non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 2477 cod. civ., non sono stati modificati gli obblighi di nomina nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lettera a) e nel caso controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lettera b).

In base all’articolo 2477, comma 2, lett. c), ante modifica, la nomina dell’organo di controllo o del revisore era obbligatoria se la società, per due esercizi consecutivi, superava due dei limiti indicati dall’articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ.:

  • totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Inoltre l’obbligo di nomina nella previsione codicistica ante riforma cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non venivano superati.

Una rilevante novità è stata introdotta dall’articolo 379, comma 2, D.Lgs. 14/2019, il quale ha modificato l’articolo 2477, comma 5, cod. civ., secondo il quale, se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra richiamati non provvede, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

La novità legislativa introdotta è dovuta alla volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo o un revisore, al fine di rendere operativo l’obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La nuova formulazione dell’articolo 2477 cod. civ. è il risultato di due interventi legislativi: il primo (D.Lgs. 14/2019) che ha abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (2 milioni totale attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni ricavi delle vendite e delle prestazioni e 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) ed il secondo (D.L. 32/2019) che ha innalzato i suddetti limiti portandoli a quelli attuali di cui all’articolo 2477 comma 2, lett. c), cod. civ..

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 32/2019 del 18.06.2019 (data di conversione), il limite introdotto con il D.Lgs. 14/2019 è stato quindi in vigore nel periodo compreso tra il 16.03.2019 (data di entrata in vigore) e il 17.06.2019. Per entrambi i provvedimenti, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dettate dall’articolo 2477 cod. civ. si deve fare riferimento ai parametri dimensionali degli esercizi 2017 e 2018.

L’articolo 379, D.Lgs 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.03.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative, già costituite alla medesima data del 16.03.2019, dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, ed eventualmente uniformare l’atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove norme (e non quindi in caso di clausole statutarie recanti un mero rinvio al codice civile).

Entro il prossimo 16.12.2019

  • tutte le società che hanno superato i limiti di cui all’articolo 2477 cod. civ. negli esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore rinviando ai limiti dell’articolo 2477 cod. civ. dovranno convocare l’assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione,
  • mentre le società i cui statuti prevedono la nomina dell’organo di controllo o del revisore rinviando a parametri diversi da quelli previsti dall’articolo 2477 cod. civ. dovranno procedere alla convocazione dell’assemblea per la modifica statutaria (articolo 2480 cod. civ.) e alla nomina dell’organo di controllo o di revisione.

Gli ultimi interventi legislativi non hanno ancora definito l’esatta interpretazione dell’articolo 2477, comma 1, cod. civ., secondo cui le società possono prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Una prima lettura potrebbe far propendere per l’alternatività sia degli organi che delle funzioni (controllo e revisione).

Tale interpretazione non pare condivisibile in quanto il sistema dei controlli attuato con il D.Lgs. 6/2003, di riforma del diritto societario, e il D.Lgs. 39/2010, sulla revisione legale dei conti, prevede una separazione fra l’attività di controllo sulla gestione ed attività di controllo contabile, al fine di rendere più efficiente il sistema dei controlli, e non una semplice alternanza.

Inoltre è opportuno considerare che, al socio di Srl è già attribuito un potere di controllo che gli consente di verificare l’operato dell’organo amministrativo, ragion per cui si propende per una volontà del legislatore di dotare le Srl di un organo di revisione legale dei conti che eserciti tale funzione e nel caso di nomina del collegio sindacale, attribuire allo stesso anche la revisione legale dei conti.

 

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