15 Dicembre 2023

L’obbligo per l’A.F. di acquisire d’ufficio i documenti sui versamenti

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’ordinanza n. 23666/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il contribuente agisca per il rimborso di imposte non dovute risultanti dall’effettuazione di ritenute a titolo di acconto, la cui documentazione sia già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, il rimborso non può essere negato dalla mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione inerente ai versamenti effettuati in eccesso, dai quali sarebbe scaturito il credito (in particolare, della certificazione delle ritenute a titolo di acconto e dei correlativi versamenti). L’Amministrazione finanziaria, infatti, deve acquisire d’ufficio i documenti comprovanti il versamento delle imposte e il diritto al relativo rimborso e non può richiedere al contribuente informazioni di cui è già in possesso.

Secondo gli Ermellini, il presupposto che determina il diritto a scomputare le ritenute d’acconto è costituito dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate dal sostituto d’imposta e prescinde totalmente, oltre che dall’esibizione all’Erario delle certificazioni attestanti il prelievo tributario, anche dall’effettivo versamento delle somme trattenute.

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