L’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino
di Viviana GrippoSecondo il dettato dell’articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996 i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.
Ne deriva che se una società negli anni n e n + 1 ha superato entrambi i suddetti limiti, l’obbligo della contabilità di magazzino scatterà a partire dall’anno n + 3 (secondo periodo di imposta successivo). Per poter escludere l’obbligo di dover tenere oltre al libro giornale, al libro degli inventari e ai registri prescritti ai fini Iva anche le scritture ausiliarie di magazzino, è necessario quindi effettuare un apposito controllo dei due valori su indicati: ricavi e rimanenze.
Diventa essenziale capire, sia nell’ambito dei ricavi che delle rimanenze, quali sono gli elementi da comprendere o da escludere.
Nell’ambito dei ricavi, posto che in caso di inizio di attività o di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare gli stessi dovranno essere ragguagliati ad anno, vanno conteggiati:
- i corrispettivi di cessione dei bene e prestazione di servizi;
- i corrispettivi da cessione di materie prime, sussidiarie e semilavorati;
- i corrispettivi per la cessione dei beni mobili non strumentali;
- i corrispettivi per la cessione di titoli non immobilizzati;
- il valore dei beni auto-consumati o destinati a finalità estranee all’azienda;
- gli indennizzi assicurativi (per un approfondimento sugli indennizzi vedasi Circolare Tributaria n. 18/2017) di beni merce;
- i contributi spettanti per contratto;
- i contributi in c/esercizio spettanti per norma di legge.
Sono invece esclusi dal computo:
- le plusvalenze;
- le sopravvenienze attive;
- i contributi in c/capitale;
- i corrispettivi da cessione di beni mobili strumentali;
- i dividendi;
- gli interessi attivi;
- i proventi immobiliari.
Si ricorda che in caso di esercizio di più attività i ricavi da considerare sono quelli complessivi ossia la sommatoria dei ricavi delle singole attività.
In merito alle rimanenze, invece, posto che vale la medesima disciplina prevista per l’esercizio di più attività di cui al capoverso precedente, va notato che non si esegue il ragguaglio ad anno.
Quanto alle poste incluse nel calcolo tra esse distinguiamo:
- i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa;
- le materie prime e sussidiarie e i semilavorati;
- le opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio.
Vengono invece esclusi dal computo i titoli.
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano inferiori ai citati limiti.
Si ricorda che non sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese individuali e le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata e i professionisti.
Il legislatore ha inoltre escluso dall’obbligo della tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino:
- i commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;
- i soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.
L’obbligo sorge per tali soggetti solo qualora gli stessi si avvalgano di magazzini centralizzati che servano uno o più negozi e a condizione che almeno uno di essi sia ubicato in un comune differente da quello in cui viene svolta l’attività.
Allo stesso modo è stato chiarito che nel caso di svolgimento di attività di commercio sia al dettaglio sia all’ingrosso, esercitata nel medesimo locale, ai fini della verifica dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino, prevalgono le regole previste per il commercio al dettaglio.
Si tratta delle aziende cd. mercantili ovvero quelle che si occupano della cessione di beni e non anche della loro produzione. Le aziende all’ingrosso sono infatti obbligate in ogni caso alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino mentre per quelle al dettaglio valgono le considerazioni sopra riportate.