21 Aprile 2018

L’obbligo di versamento delle cooperative al fondo mutualistico

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

Tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, hanno l’obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio, nella misura del 3%, ai fondi mutualistici.

L’articolo 2545–quater cod. civ. recita difatti: “Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge”.La previsione del codice civile è stata introdotta solo con la riforma del diritto societario del 2004; tuttavia il medesimo obbligo era precedentemente previsto dall’articolo 11, comma 4, L.  59/1992, in forza del quale “Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento…”.

Occorre tuttavia ricordare che il legislatore ha introdotto anche un ulteriore obbligo a carico dei soggetti di cui trattasi, ovvero la destinazione di almeno il 30% degli utili alla riserva legale (articolo 2545-quater, comma 1, cod. civ.).

Ne deriva che in sede di destinazione del risultato di esercizio delle cooperative occorrerà tener conto di entrambe le previsioni.

Si faccia un esempio.

Una cooperativa produce un risultato al netto delle imposte di importo pari a euro 9.439; la destinazione di tale utile dovrà avvenire come segue:

  • 30% alla riserva legale pari a euro 2.832,
  • 3% al fondo mutualistico pari a euro 283.

Tuttavia mentre la destinazione a riserva legale comporterà il solo accantonamento delle poste, la determinazione del dovuto al fondo non esaurisce l’obbligo della cooperativa che dovrà anche provvedere al versamento delle somme.

L’adesione o meno ad una associazione nazionale riconosciuta incide sul termine di versamento di dette somme come segue:

  • cooperativa aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
  • cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

Inoltre l’adesione o meno ad una associazione comporta anche una diversa destinazione della somma:

  • le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all’obbligo mediante versamento allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione utilizzando il c/c da queste messo a disposizione,
  • le cooperative non aderenti o che aderiscano ad una associazione che non abbia istituito alcun fondo, esegue il versamento allo Stato mediante modello F24 (codice tributo 3012).

Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a euro 10,33.

Si ricorda inoltre che con parere n. 34462 del 27.02.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’omesso versamento al fondo mutualistico comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni, la decadenza dalle agevolazioni godute.

Dal punto di vista contabile occorrerà dapprima che la cooperativa accantoni l’importo dovuto al fondo mutualistico con la seguente scrittura contabile:

Utile d’esercizio                     a                      Diversi                                     9.439

                                               a                      Riserva legale                                     2.832

                                                  a                      Fondo mutualistico                            283

                                               a                      Riserva straordinaria                           6.324

La voce accesa al fondo mutualistico ha natura di debito e come tale non va iscritta tra le voci di patrimonio al pari delle riserve ma tra i debiti. All’atto del pagamento si rileverà la seguente scrittura contabile:

Fondo mutualistico                 a                      Banca c/c                                                       283

Nel solo caso di cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale riconosciuta che versino con modello F24 si potrà utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito. Ipotizzando l’uso parziale del credito iva la scrittura contabile apparirebbe come segue:

Fondo mutualistico                 a                      Diversi                                                283

                                                    a                      Erario c/iva                                                     200

                                                    a                      Banca c/c                                                       83

Il bilancio d’esercizio dopo la riforma