16 Dicembre 2024

Locazione di fabbricati strumentali e la deroga al principio di alternatività e registro

di Mauro Muraca
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L’articolo 40, D.P.R. 131/1986, definisce i rapporti tra l’Iva e l’imposta di registro, stabilendo una regola cardine nell’ambito dell’imposizione indiretta, ovverosia il c.d. “principio di alternatività Iva-registro”. Secondo tale regola, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro (euro 67 per le sole locazioni immobiliari), quando l’operazione risulta essere soggetta ad Iva. Si considerano “soggette ad Iva”, anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta quali, ad esempio, le operazioni fuori campo Iva, poiché prive del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972), nonché le operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva (articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972).

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