13 Luglio 2017

Locazioni brevi: approvate le regole operative

di Alessandro Bonuzzi
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Con il provvedimento n. 132395 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche mediante la gestione di portali telematici, devono adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017).

Si ricorda, infatti, che questi soggetti sono tenuti a operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi relativi a contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o ne incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario (locatore). La ritenuta deve essere considerata a titolo di imposta o di acconto a seconda che il soggetto percettore decida di optare o meno per la cedolare secca.

L’altro adempimento è quello che riguarda la trasmissione dei dati relativi a contratti di locazione breve che, invece, è posto a carico degli intermediari che sono intervenuti nella conclusione dei contratti medesimi.

Va fin da subito evidenziato che il provvedimento fa chiarezza sul tema della decorrenza dei nuovi obblighi, atteso che il dettato letterale della norma nulla prevede sul punto se non per le disposizioni sulla cedolare secca le quali trovano applicazione per i “redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire” dal 1° giugno 2017 (articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017).

Al riguardo, ai fini delle regole applicative, il documento definisce come contratti di locazione breve “i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario”.

Ne deriva che tutte le nuove disposizioni sulle locazioni brevi scattano dai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.

Detto ciò, gli intermediari sono tenuti a comunicare i seguenti dati all’Agenzia delle Entrate:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore,
  • la durata del contratto,
  • l’importo del corrispettivo lordo e
  • l’indirizzo dell’immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere fatta anche in forma aggregata. La trasmissione va effettuata attraverso i servizi dell’Agenzia entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

La ritenuta, invece, deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, nonché essere dichiarata e certificata mediante C.U.. Peraltro, gli intermediari che operano la ritenuta assolvono l’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia proprio mediante la C.U..

Il primo appuntamento in termini di versamento scade, quindi, già il prossimo 17 luglio con riferimento alle ritenute operate in giugno (sempreché siano state operate nonostante le incertezze del caso).

Si ricorda che la risoluzione AdE 88/E/2017 ha istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite F24 della ritenuta, nonché i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

In chiusura, il provvedimento stabilisce che gli intermediari devono conservare le informazioni dei contratti comunicate al Fisco e i dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati per il periodo previsto per l’accertamento.

Dottryna