28 Ottobre 2017

Locazioni brevi: l’obbligo di trasmissione per gli intermediari

di EVOLUTION
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È oramai noto che il D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, ha introdotto una nuova disciplina fiscale in materia di locazioni brevi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Strutture ricettive”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta del nuovo obbligo di trasmissione dei dati dei contratti di locazione breve posto a carico degli intermediari.

A seguito delle novità introdotte dalla Manovra correttiva, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo, i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite.

Come chiarito dalla circolare AdE 24/E/2017, il nuovo obbligo di trasmissione non riguarda tutti gli intermediari che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di abitazione, ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.

Pertanto, si rende necessario distinguere due casi:

  • se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on line, l’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati del contratto;
  • se il locatore ha deciso di avvalersi dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma è previsto che il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto.

Gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
  • la durata del contratto;
  • l’importo del corrispettivo lordo;
  • l’indirizzo dell’immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata (Provvedimento AdE del 12 luglio 2017 prot. 132395/2017).

In caso di recesso dal contratto di locazione breve avvenuto prima dei termini per la trasmissione dei dati, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto.

Se, invece, il recesso è esercitato successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia (circolare AdE 24/E/2017).

I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione; i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che risultino privi di stabile organizzazione in Italia, per trasmettere i dati devono avvalersi di un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti legittimati ad operare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente corrisposti.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve da parte degli intermediari è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non è tuttavia sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

I contratti immobiliari e la nuova disciplina della fiscalità immobiliare