Pertanto, si rende necessario distinguere due casi:
- se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on line, l’intermediario è tenuto alla comunicazione dei dati del contratto;
- se il locatore ha deciso di avvalersi dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma è previsto che il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto.
Gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
- il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l’importo del corrispettivo lordo;
- l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata (Provvedimento AdE del 12 luglio 2017 prot. 132395/2017).
In caso di recesso dal contratto di locazione breve avvenuto prima dei termini per la trasmissione dei dati, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto.
Se, invece, il recesso è esercitato successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia (circolare AdE 24/E/2017).
I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione; i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che risultino privi di stabile organizzazione in Italia, per trasmettere i dati devono avvalersi di un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti legittimati ad operare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente corrisposti.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve da parte degli intermediari è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non è tuttavia sanzionabile la incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto se causata dal comportamento del locatore.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |