7 Agosto 2015

Locazioni con cedolare secca: base imponibile

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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In linea generale, l’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che la base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti nel contratto, senza alcuna riduzione. Al contrario, come noto, le regole ordinarie per la determinazione del reddito fondiario, di cui all’art. 26 del TUIR, prevedono che il canone di locazione deve essere ridotto quale regola generale, in misura pari al 5%. Al pari di quanto previsto per i redditi fondiari assoggettati a tassazione ordinaria, l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che il reddito derivante di contratti per i quali si può optare per la cedolare secca non può essere comunque inferiore al reddito determinato a norma dell’art. 37, co. 1, del TUIR. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce quale regola generale, che il reddito derivante dai fabbricati è costituto dalla rendita catastale, a meno che il canone di locazione, al netto delle suddette riduzioni, non sia superiore, nel qual caso il reddito è costituito dal predetto canone “ridotto”.

In tale ambito, la circolare n. 26/E/2011 stabilisce che preliminarmente è necessario operare il confronto tra il canone di locazione annuo stabilito nel contratto e l’importo della rendita catastale, prendendo come base di riferimento per l’applicazione dell’imposta sostitutiva l’importo più elevato che risulta dal predetto confronto. In particolare, prosegue l’Agenzia, i termini da raffrontare soni i seguenti:

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