31 Agosto 2016

Le locazioni turistiche: aspetti civilistici e clausole specifiche

di Leonardo Pietrobon
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Il cosiddetto Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) stabilisce, all’articolo 53, che “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice civile in tema di locazione“. Il medesimo provvedimento rinvia poi, per l’inquadramento delle specifiche fattispecie contrattuali ed operative, alle disposizioni delle leggi regionali.

Secondo quanto previsto dal richiamato Codice del Turismo, quindi, l’attività di locazione turistica può essere svolta, oltre che con l’esercizio di affittacamere e di bed and breakfast, anche mediante l’utilizzo di unità abitative ammobiliate ad uso turistico che, ai sensi dell’articolo 12 comma 5, vanno definite come “strutture case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero” e possono essere gestite in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.

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