16 Febbraio 2019

Lodo arbitrale: nota di variazione senza limiti temporali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

La sottoscrizione di un lodo arbitrale legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, ed il correlato esercizio della detrazione dell’imposta può essere esercitato entro il termine “lungo” della presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo, qualora il presupposto si sia verificato prima del 1° gennaio 2017.

È quanto emerge dalla risposta n. 55/2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello riguardante una complessa definizione dei rapporti sfociata nella sottoscrizione di un lodo arbitrale tra due società.

Preliminarmente, l’Agenzia osserva che il lodo arbitrale, disciplinato dagli articoli da 806 a 840 c.p.c., ha la stessa efficacia di una sentenza e la sua valenza giuridica, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4965/2003 (che conferma un indirizzo già consolidato), ha “efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e ciò ancorché il lodo in questione non essendo stato ancora depositato, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale”.

Lo stesso articolo 824-bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 40/2006) statuisce che “salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

In ambito Iva, l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 individua una serie di eventi contrattuali (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili), ovvero il mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo contrattuale a seguito di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali infruttuose, a fronte dei quali il cedente o prestatore può emettere una nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali, a fronte della quale è legittimato a portare in detrazione la relativa imposta (ferma restando la necessità che la fattura originaria sia stata registrata e la relativa imposta abbia concorso alla formazione della liquidazione periodica).

Nella risposta n. 55/2019 l’Agenzia delle Entrate precisa che il lodo arbitrale rituale è riconducibile alle ipotesi di revoca, rescissione, risoluzione e recesso del contratto che legittima l’emissione della nota di variazione senza limiti temporali ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Premesso ciò, l’Agenzia osserva che il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta correlata alla nota di variazione in diminuzione coincide con la data di sottoscrizione del lodo arbitrale, poiché, come detto, la sua valenza giuridica assume rilievo già dalla sua sottoscrizione, anche se non ancora depositato e reso esecutivo.

Per quanto riguarda il limite temporale per l’esercizio della detrazione, come noto, l’articolo 19 D.P.R. 633/1972, come modificato dall’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017, dispone che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

In relazione alle note di credito, la circolare AdE 1/E/2018 ha precisato che il nuovo limite temporale si applica alle note di variazione emesse a partire dal 1° aprile 2017, a condizione che i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data.

Tuttavia, poiché nel caso di specie l’evento che ha legittimato l’emissione della nota di variazione è antecedente al 1° gennaio 2017, il termine per l’esercizio della detrazione è quello “vecchio”, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione Iva del secondo anno successivo.

Infine, l’Agenzia precisa che, laddove fosse spirato il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, il contribuente non può presentare la dichiarazione integrativa in quanto non si ravvisa alcun errore o omissione da correggere.

Le modifiche del diritto societario a seguito della riforma del diritto fallimentare