L’OIC 28 e i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
di Viviana GrippoLa prima macroclasse dello schema di stato patrimoniale, come definito dall’articolo 2424 del cod. civ., è rappresentata dalla lettera A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
Tale sezione accoglie i crediti che la società vanta nei confronti dei soci con riferimento ai conferimenti in denaro deliberati e sottoscritti in sede costitutiva dagli stessi ma di fatto non ancora versati. La sezione accoglie altresì i versamenti ancora dovuti in caso di aumenti di capitale.
Di norma tali crediti sono a breve in quanto gli amministratori, in qualsiasi momento, possono richiamarli e pretendere dai soci il versamento di quanto ancora dovuto. A tal riguardo il cod. civ. stabilisce che i crediti debbano essere esposti rispettando la distinzione tra:
- crediti verso soci per versamenti già richiamati,
- crediti verso soci per versamenti da richiamare.
L’iscrizione del credito avviene quindi all’atto della sottoscrizione del capitale sociale; in tale momento dovrà rilevarsi anche il versamento della quota obbligatoria del capitale versato in denaro e pari al 25% come da indicazioni del comma 4, articolo 2464 del cod. civ., per le società a responsabilità limitata, e dell’articolo 2439 cod. civ., per le società per azioni. Nel caso di società unipersonali vige l’obbligo del versamento del 100% del capitale. Peraltro, in merito alle S.p.a. l’articolo 2481-bis del cod. civ. prevede il versamento della stessa percentuale del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, dell’intero soprapprezzo in caso di aumento di capitale.
Contabilmente, immaginando che la società WWW S.r.l. si costituisca:
- con l’apporto di denaro di due soci ed
- un capitale sociale di euro 10.000,
al momento della sottoscrizione, si rileverà l’incremento del capitale e l’avvenuta sottoscrizione:
Soci c/sottoscrizione a Capitale sociale 10.000
Subito dopo la società rileverà il versamento obbligatorio pari al 25% degli apporti in denaro, da cui la seguente scrittura:
Banca c/c a Soci c/sottoscrizione 2.500
La voce Soci c/sottoscrizione affluirà nell’attivo di stato patrimoniale, nella macroclasse A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e rappresenterà crediti da richiamare.
Nel momento in cui l’amministratore deciderà di richiamare i decimi mancanti egli dovrà far rilevare la seguente scrittura:
Soci c/decimi richiamati a Soci c/sottoscrizione 7.500
La voce Soci c/decimi richiamati verrà estinta con rilevazione da eseguirsi nella data di versamento del dovuto; la contropartita sarà costituita dalla banca o dalla cassa per importi ammessi.
Il novellato OIC 28 disciplina una serie di casi particolari. Il primo riguarda l’aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in denaro; in tale caso, contabilmente, la società iscriverà nell’attivo dello stato patrimoniale la voce C IV Disponibilità liquide, per gli importi incassati, e la voce A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società utilizzerà la voce AII Riserva soprapprezzo azioni (se è previsto un sovrapprezzo) e un’altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito.
Nel caso invece di aumento di capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario, si rileverà l’eliminazione del valore contabile del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, e un corrispondente aumento di patrimonio netto. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l’eccedenza va rilevata nella riserva sovrapprezzo azioni. L’eventuale differenza tra valore nominale e valore contabile delle obbligazioni convertite è rilevata a patrimonio netto.