8 Febbraio 2022

L’omessa dichiarazione Iva legittima l’induttivo ed esclude la detrazione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’ordinanza n. 3770, pubblicata ieri, 7 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’accertamento induttivo in ambito Iva.

Una società aveva presentato la dichiarazione dei redditi oltre 90 giorni dopo la scadenza prevista, ragion per cui veniva emesso nei suoi confronti avviso di accertamento con il metodo induttivo puro ai sensi dell’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973.

La CTR, pur confermando la debenza degli importi con riferimento alle imposte dirette, riteneva invece detraibile l’iva versata su fattura prodotte nel corso del giudizio.

Di diverso avviso si è invece mostrata la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, alla luce delle previsioni dell’articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972, in forza del quale “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.

Come chiarito dalle Sezioni Unite, perché la dichiarazione resa dal contribuente, nel corso di un accesso, di non possedere i libri, registri, scritture e documenti determini l’esclusione all’utilizzo fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre:

  • la sua non veridicità o, più in generale, il suo strutturarsi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi;
  • la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa;
  • e il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento.

Al contrario, come chiarito sempre dalle Sezioni Unite, “non integrano i presupposti applicativi della preclusione, le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se l’indisponibilità sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito (ad esempio, documentazione rubata, smarrita o temporaneamente dispersa per calamità naturali e poi rinvenuta, sequestrata e poi rimessa nella disponibilità del contribuente), ma anche se imputabile a colpa, quale, ad esempio, la negligenza e l’imperizia nella custodia e conservazione” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45 del 25.02.2000).

Ciò premesso, però, non va dimenticato anche che l’articolo 32 D.P.R. 600/1973, in tema di accertamenti e controlli, stabilisce inoltre che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

La richiamata causa di inutilizzabilità, però, non opera nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Il contribuente, quindi, a fronte delle specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (che deve provare l’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza), può procedere al deposito dei documenti in sede giudiziale, unitamente al ricorso, dichiarando di non aver potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per cause a lui non imputabili e solo fornendo prova dell’esistenza delle cause oggettive a lui non imputabili.

Nel caso in esame, però, non solo l’obbligo di deposito non era stato adempiuto in assenza di una causa non imputabile, ma le fatture erano state addirittura prodotte nel giudizio in appello.

Va da ultimo evidenziato che la neutralità dell’Iva impone il riconoscimento della detrazione se è dimostrato, in concreto, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili; gli obblighi di registrazione e di dichiarazione, invece, hanno soltanto una funzione illustrativa e riepilogativa, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva, il contribuente deve quindi dare prova dell’esistenza contabile del credito non dichiarato, producendo all’Ufficio idonea documentazione, ovvero esibendo i registri Iva, le liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, le fatture e ogni altro documento utile allo scopo.

In mancanza, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva legittima l’accertamento induttivo e preclude la detrazione dell’imposta versata sugli acquisti.