26 Ottobre 2017

L’omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

La Commissione Regionale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1373 del 24 aprile 2017, in conformità a un consolidato orientamento fatto proprio dalla Cassazione (solo di recente si veda la Cass. Civ. sent. 1901/2016), ha sostenuto che secondo l’articolo 22 del D.Lgs. 546/1992 – richiamato nel giudizio di appello dall’articolo 53 comma 2 –, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, occorre “il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata”. In merito, viene altresì precisato che “la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata al pari dell’omesso deposito del ricorso con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”. A tal proposito, viene altresì precisato che tale irregolarità della costituzione della parte ricorrente non è sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente.

Peraltro, la Cassazione ha affermato che la produzione della ricevuta di spedizione consente di compiere una verifica non solo sul rispetto del termine per impugnare la sentenza ma anche sulla tempestività della costituzione in giudizio dell’impugnante, precisando sul punto che il termine di costituzione decorre dalla spedizione dell’atto e non dalla sua ricezione.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Dottryna
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF