3 Ottobre 2017

L’onere della prova nelle frodi carosello

di Luigi Ferrajoli
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In tema di frodi carosello costituisce un principio di diritto consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, quello secondo cui “è possibile negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione solamente qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti o forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di tali cessioni o prestazioni”.

La Corte di Cassazione ha da tempo aderito a tale interpretazione, cui ha dato recentemente applicazione con la sentenza n. 10120 del 21.04.2017, che ha riesaminato la ripartizione l’onere della prova tra Ufficio e contribuente in caso di contestazione di una frode carosello.

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