16 Marzo 2018

L’onere probatorio delle indagini finanziarie

di EVOLUTION
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L’articolo 32 del Dpr 600/11973 disciplina il cd. accertamento bancario, quale potere istruttorio dell’Amministrazione finanziaria. I versamenti e i prelevamenti non giustificati, infatti, possono essere utilizzati per rettificare i redditi in sede di accertamento, qualora il contribuente non dimostri che tali elementi siano irrilevanti ai fini fiscali o che siano già stati inclusi nella determinazione del reddito.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.

Nel gergo comune si è soliti qualificare le indagini finanziarie (o, meglio ancora, bancarie) come una forma di accertamento; nella realtà così non è, nel senso che il controllo svolto dai verificatori è semplicemente fondato su talune informazioni ritratte dai rapporti bancari e/o finanziari (articolo 32 del D.P.R. 600/1973).

Tali indagini seguono il seguente ordine logico:

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