14 Marzo 2016

L’onere probatorio nel processo tributario

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 955 emessa il 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di onere della prova, statuendo che, anche nel processo tributario, vige la regola generale prevista dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui l’Amministrazione finanziaria che vanta un credito nei confronti del privato è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Nel caso che ci occupa, la CTP di Messina aveva accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di costi riferiti ad operazioni ritenute inesistenti rilevando la mancata produzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione, del PVC a fondamento dell’avviso medesimo. In secondo grado, la CTR Sicilia aveva invece accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate la quale aveva lamentato il mancato esercizio da parte del giudice di prime cure del potere istruttorio di acquisizione documentale previsto dall’art. 7, co. 3, del D.Lgs. n. 546/92.

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