7 Dicembre 2023

L’operazione di trasformazione societaria non interrompe l’holding period

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 87 Tuir disciplina l’istituto delle plusvalenze esenti, prevedendo la tassazione nel limite del 5% dell’ammontare della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni integranti determinati requisiti, mentre, al ricorrere dei medesimi requisiti, la minusvalenza è indeducibile al 100%.

L’esenzione della plusvalenza non è totale, in quanto il legislatore ha inteso rendere indeducibili i costi, determinati in misura forfettaria, legati alla gestione della partecipazione sociale.

Come noto, i requisiti che permettono da una plusvalenza di qualificarsi per l’esenzione sono quattro ed elencati nel comma 1, dell’articolo 87, Tuir:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Si sottolinea che le successive riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante sono irrilevanti;
  • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, Tuir, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, Tuir, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso;
  • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55, Tuir. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

Nel recente passato, l’Amministrazione finanziaria è stata chiamata ad esprimersi, in riferimento al primo dei predetti requisiti.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata in riferimento al caso di una società che nel corso del tempo ha subito due operazioni di trasformazione, ai sensi dell’articolo 170, Tuir:

  • una di tipo regressivo (da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo) e;
  • una di tipo progressivo (da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata).

In tale periodo la società ha detenuto una partecipazione societaria.

Il dubbio (lecito) della società istante era relativo all’integrazione del requisito del possesso minimo della partecipazione, ovvero se le operazioni di trasformazione (di cui è stata oggetto la società partecipante) avessero avuto l’effetto di interrompere il periodo minimo di possesso in maniera tale da non poter applicare la detassazione prevista dall’articolo 87 Tuir.

Nel rispondere al quesito della società istante, l’Amministrazione finanziaria ha mutuato i principi espressi con la circolare n. 36/E/2004 (in materia di pex e conferimenti neutrali ex articolo 176 Tuir), nel contesto della quale è stato chiarito che:

  • il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente”;
  • il soggetto avente causa nell’operazione straordinaria valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa”.

Ad avviso dell’Agenzia dell’Entrate, in considerazione dei citati precedenti interpretativi – e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione (effettuate ai sensi dell’articolo 170 Tuir) –  le operazioni poste in essere dalla società istante “non interrompono, ai fini del computo del requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR, il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando”.

La risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria è condivisibile, in quanto in linea con la logica sottesa alla previsione del requisito dell’holding period; infatti, il legislatore ha voluto escludere da imposizione (parzialmente) le plusvalenze relative a partecipazioni cedute dopo un congruo lasso temporale (primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione), al fine di agevolare la circolazione non speculativa dei beni di secondo grado rappresentativi di complessi aziendali.