7 Marzo 2023

L’opponibilità alla procedura concorsuale del patto di compensazione

di Luigi Ferrajoli
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Ai sensi degli articoli 56 L.F. e 155 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), i creditori hanno diritto di compensare i crediti che essi vantano verso il debitore con i loro debiti nei confronti del medesimo, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento (ora il riferimento temporale è all’apertura della liquidazione giudiziale); per i crediti non scaduti, la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento (ora la norma prevede che tale limite sia rappresentato dal momento del “deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale”) o nell’anno anteriore.

Tali disposizioni si applicano anche al concordato preventivo in virtù di quanto disposto dall’articolo 169 L.F.

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