L’opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2017
di Federica FurlaniEntro il prossimo 31 ottobre 2017, termine prorogato per la presentazione del modello Redditi 2017 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), va esercitata l’opzione o la revoca per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società di capitali per il triennio 2017-2019.
Si tratta di un regime opzionale con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, adottando quindi lo stesso sistema previsto per le società di persone.
In tal modo il reddito non viene tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata.
Il regime di trasparenza è applicabile:
- alle società di capitali partecipate da altre società di capitali, in base a quanto previsto dall’articolo 115 Tuir;
- alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria, aventi i requisiti di cui all’articolo 116 Tuir: i soci in particolare devono essere persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di società cooperativa).
Con il D.M. 23/04/2004 sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.
L’opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.
Resta ferma la necessità che l’opzione sia esercitata da tutti i soci e dalla società trasparente: tutti i soci devono pertanto comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La mancata comunicazione anche da parte di un unico socio, rende l’opzione inefficace, salvo il caso di Srl unipersonale (risoluzione AdE 361/E/2007).
Nel caso di opzione è necessario compilare la Sezione III del quadro OP del Modello Redditi SC 2017, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli articoli 115 e 116; in particolare va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.
L’opzione ha una durata minima di tre esercizi, è irrevocabile ed ha effetto dall’inizio dell’esercizio in cui è manifestata.
Per effetto dell’articolo 7-quater D.L. 193/2016, a partire dal 2017 si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di revoca espressa: al termine del triennio l’opzione si intende pertanto tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione (barratura casella 2 rigo OP 11).
Fino al precedente periodo di imposta (2016) era invece necessario, scaduto il triennio, procedere al rinnovo dell’opzione.
La casella 3 del rigo OP11 va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell’articolo 10, comma 4, D.M. 23 aprile 2004: in caso di fusione o scissione della società partecipata, l’opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 115 Tuir, entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità previste.
In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei righi OP12 e seguenti i dati di tutti i soggetti interessati.
Nel caso di società costituite nel 2017, o di società che nel 2017 ricorrono a diverso modello Redditi (ad. esempio, Società di persone, modello Redditi SP) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente, e che quindi non presentano il modello Redditi SC 2017, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale, già a decorrere dal periodo di costituzione, va effettuata con il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, da presentarsi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2017.
In particolare nel rigo CR8, colonna 1, va inserito il codice 3 per comunicare l’opzione e nei righi CR9 e CR10, vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti per i quali viene resa la comunicazione di opzione. I codici fiscali dei soci persone fisiche sono indicati in colonna 1 mentre i codici fiscali dei soci diversi dalle persone fisiche sono indicati in colonna 2.