2 Novembre 2021

L’opzione per la trasparenza fiscale e il quadro OP del modello Redditi SC 2021

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il regime di trasparenza fiscale il reddito della società partecipata è imputato ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Tale meccanismo, tipico delle società di persone, può essere applicato, a determinate condizioni anche da parte delle società di capitali: gli articoli 115 e 116 Tuir disciplinano infatti un regime opzionale di imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione, sia nel caso in cui i soci siano altre società di capitali, sia nel caso in cui i soci siano esclusivamente persone fisiche e la società sia in possesso di specifici requisiti.

 

Trasparenza ex articolo 115 Tuir

A tale regime possono accedere le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Tali requisiti devono essere rispettati ininterrottamente dal primo giorno dell’esercizio della partecipata per cui si esercita l’opzione fino al termine di validità della stessa.

 

Trasparenza ex articolo 116 Tuir

A tale regime possono accedere le società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata, residenti, con volume di ricavi dichiarati nell’anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa, e, quindi, a 5.164.569 euro, il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).

I requisiti dei soci devono sussistere a decorrere dal primo giorno dell’esercizio per cui si effettua l’opzione e il venire meno comporta in venire meno dell’opzione con effetto dallo stesso esercizio.

L’opzione per il regime di trasparenza è irrevocabile per tre esercizi della società partecipata, e va esercitata:

  • da parte dei soci, persone fisiche (articolo 116 Tuir) o giuridiche (articolo 115 Tuir), mediante comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (è esclusa la raccomandata a mano). La mancata comunicazione anche da parte di un solo socio rende inefficace l’opzione;
  • da parte della partecipata, utilizzando la sezione III del quadro OP – Opzione per la trasparenza fiscale, del Modello Redditi SC.

L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui:

  • i soci fruiscano di riduzioni dell’aliquota Ires;
  • la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale:
  • la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.

Come detto, l’opzione ha la durata di tre esercizi, è irrevocabile e deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare: pertanto le società che intendono esercitare l’opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2021-2023 dovranno comunicare la stessa nel modello Redditi 2021 SC da presentare entro il 30.11.2021 attraverso la compilazione del quadro OP.

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.

In particolare la sezione III del quadro OP deve essere compilata dalla società trasparente per

  • l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale per il periodo 2021-2023;
  • la revoca dell’opzione per la trasparenza fiscale dal 2021;
  • la conferma del regime di tassazione per trasparenza.

L’articolo 10, comma 4, D.M. 23.04.2004, attuativo di tale regime, prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell’articolo 115 Tuir, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o rinnovare o confermare l’opzione.

Nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli articoli 115 e 116 Tuir: in particolare va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.

Il quadro OP va utilizzato esclusivamente per la comunicazione dell’opzione, della revoca e della conferma per il regime in esame: in caso di variazione della compagine sociale va inviato, entro 30 giorni dall’evento che comporta la perdita di efficacia dell’opzione, il modello per le comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap.