4 Ottobre 2021

L’origine non preferenziale delle merci in Dogana ai fini daziari

di Gabriele Damascelli
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All’atto dell’importazione in dogana di merce esportata verso il territorio doganale dell’UE, è necessario individuare correttamente i tre elementi fondamentali oggetto dell’accertamento, quali la classificazione, l’origine ed il valore delle merci in ingresso nel territorio unionale ai fini della determinazione della loro daziabilità in dogana.

Riguardo in particolare l’origine, il Codice doganale dell’Unione (v. articoli 59-68 del Regolamento 2013/952 – CDU entrato in vigore il 1° maggio 2016), analogamente al precedente Codice doganale Comunitario (articoli 22-27 del Regolamento 2913/92 – CDC) dal primo sostituito, contiene i criteri di individuazione di tale elemento (da tenere distinto rispetto al concetto di semplice “provenienza” della merce) quale luogo ove la merce è stata o “si ritiene” essere stata prodotta.

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