24 Giugno 2016

L’ultima giurisprudenza sul raddoppio dei termini di accertamento

di Luigi Ferrajoli
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Il raddoppio dei termini di accertamento opera, anche per il passato, solo se la notizia di reato è stata inviata alla Procura della Repubblica entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento. Questo è l’orientamento che si sta consolidando nella giurisprudenza tributaria (C.T.R. Milano sentenza n. 386/2016, C.T.P. Reggio Emilia sentenza n. 90/2016, C.T.R. del Lazio sentenza n. 751/2016, C.T.R. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, sentenza n. 2838/2016) dopo che la Legge di Stabilità per il 2016 (L. n.208/15) ha modificato sul tema quanto previsto nell’art.2 D.Lgs. n.128/15.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha riscritto, ai commi da 130 a 132 dell’articolo unico, la disciplina dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad esercitare, a pena di decadenza, il potere impositivo, eliminando – a partire dal 2016 – la possibilità di raddoppio dei termini in presenza di violazioni configuranti reato, o meglio, comportanti obbligo di denuncia, ai sensi dell’art.331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.74/00 e introducendo un apposito regime transitorio che, per gli atti di accertamento relativi alle annualità fino al 2015, continua a contemplare la possibilità di raddoppio dei termini, seppur esclusivamente in presenza di determinate condizioni, tra cui la circostanza che la notitia criminis sia presentata o trasmessa all’Autorità giudiziaria competente entro i termini ordinari di accertamento.

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