31 Ottobre 2017

L’utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva

di Luca Mambrin
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Il documento di trasporto, noto come “DDT”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996. Con l’abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 627/1978 riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), tali beni, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da alcun documento accompagnatorio. L’utilizzo della bolla di accompagnamento non interessa dunque più la generalità dei contribuenti: la sua efficacia è limitata esclusivamente al trasporto di alcuni beni particolari, quali tabacchi, fiammiferi o prodotti sottoposti al regime di rilevanza fiscale, eccetera.

Il documento di trasporto deve essere emesso in duplice copia, una da trattenere e conservare a cura del cedente e l’altra da consegnare al cessionario, non sono previsti vincoli di forma, di dimensione o di tracciato e, come disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve contenere:

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