21 Giugno 2021

L’utilizzo di documentazione extracontabile acquisita irritualmente

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Un argomento di particolare interesse riguarda la legittimità dell’acquisizione di documentazione extracontabile da parte dei verificatori, rinvenuta in modo irrituale nella fase endoprocedimentale, ossia senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria ma con il consenso della parte, e successivamente utilizzata dai medesimi a conforto della pretesa impositiva riportata nell’avviso di accertamento, notificato al contribuente.

A tale proposito, l’articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972 prevede che: “in caso di accesso, di ispezioni e verifiche sia sempre necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’art. 103 c.p.p.”.

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