11 Marzo 2014

Ma cosa vuol dire per una associazione sportiva, assenza di scopo di lucro indiretto?

di Guido Martinelli
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L’assenza di scopo indiretto di utili

La previsione che i proventi delle attività poste in essere da una associazione o società sportiva dilettantistica non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, come norma di chiusura del principio dell’assenza dello scopo di lucro, è presupposto obbligatorio che deve essere necessariamente inserito negli statuti di tali enti, sia sotto il profilo civilistico in virtù di quanto previsto alla lett. d) del comma 18 dell’art. 90 L. 289/02, sia sotto il profilo fiscale, per quelle associazioni o società sportive che intendano defiscalizzare i corrispettivi specifici versati a fronte di servizi resi da parte di associati o tesserati, per quanto previsto dalla lettera a) dell’ottavo comma dell’art. 148 del Tuir.

Ma cosa significa, in concreto, “divieto di distribuzione indiretta di utili”?

La disciplina sulle Onlus

Anche sulla base di pronunciamenti di prassi amministrativa, fino ad oggi, si è comunemente ritenuto che per rispondere a tale domanda, in assenza di un riferimento esplicita nella normativa sulle sportive, si dovesse fare riferimento alla previsione del sesto comma dell’art. 10 del decreto legislativo 460/97 in materia di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Tale indicazione prevede:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione … di interessi passivi … superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori al 20% ….”

Tale tesi non appare del tutto convincente. Ciò in quanto, ad esempio, la lett. a) sopra riportata impedirebbe di cedere servizi ai non associati a prezzi maggiori di quelli riservati ai soci. Potrebbe voler dire, ad esempio, che un circolo tennis non potrebbe differenziare le quote campo tra soci e non. Non si capirebbe, volendo applicare rigidamente tale norma, quale interesse avrebbero le persone ad associarsi ad un club sportivo, in special modo ricordando che il medesimo art. 90 prevede che le associazioni sportive che gestiscano impianti sportivi di proprietà pubblica ne debbano garantire il libero utilizzo a tutta la cittadinanza.

Analogamente mi piacerebbe sapere come si pensa di poter calcolare l’ammontare massimo dei compensi erogabili agli amministratori stante le note difficoltà sorte in seguito all’abolizione delle tariffe professionali per stabilire quale sia, in maniera oggettiva e in assenza di capitale sociale, il tetto previsto per il Presidente dei collegi sindacali delle società per azioni.

Ma, più che altro, non appare convincente per l’estrema specialità della normativa applicata (riservata alle onlus)

La disciplina delle Inlus

L’art. 10 del d.lgs. 460/97 non è rimasto, però, l’unico atto normativo che parla di lucro indiretto.

Il medesimo concetto lo ritroviamo in una norma successiva (che, anche solo per questo, dovrebbe essere quella da applicare in via analogica), il secondo comma dell’art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 in materia di disciplina dell’impresa sociale.

Viene, infatti, qui previsto che è considerata distribuzione indiretta di utili:

“a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi …..

c) la remunerazioni di strumenti finanziari ….”

Come si vede scompare la cessione agli associati di servizi ad un costo inferiore al valore normale e il riferimento, per i compensi agli amministratori, i compensi del collegio sindacale.

La circostanza che il legislatore abbia voluto, introducendo le Inlus, quasi dieci anni dopo, novellare il concetto di lucro indiretto non limitandosi, anche per l’analogia della materia disciplinata, ad un semplice rinvio, costituisce prova dell’intenzione di superare il riferimento previsto nel decreto del 1997, che pertanto, ad avviso di chi scrive deve intendersi superato dalla successiva esplicita previsione inserita nella nuova disciplina delle inlus e, come tale, essere parametro a cui si dovrà fare riferimento per la verifica della sussistenza del presupposto della distribuzione indiretta di utili anche per le società ed associazioni sportive ai sensi di quanto previsto dal comma 18 dell’art. 90 della L. 289/02.