10 Giugno 2022

Ma la holding riduce veramente il livello impositivo?

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

A volte si sente dire che la holding riduce il livello impositivo portandolo quasi pari a zero. Ma è proprio vero?

In passato si constatava come il trust fosse circondato da un’aura di sospetto e diffidenza e ci sono voluti anni per sdoganarlo nel nostro sistema!

Per la holding, invece, sembra configurarsi un approccio diverso: nessuna diffidenza, nessun ostracismo, anzi! La holding è dotata di superpoteri e ti migliorerà la vita.

Il fiscalista che legge queste considerazioni le troverà indubbiamente banali, ma questa diceria può essere lo spunto per fare qualche riflessione più compiuta.

Innanzitutto anche Pierino, seduto all’ultima fila della classe, sa che la tassazione del 1,2% sui dividendi non è esaustiva in quanto si deve aggiungere l’ulteriore tassazione del 26% quando i dividendi saranno distribuiti ai soci.

A ben vedere, la micro imposta non è un prelievo sostitutivo di un maggior esborso, ma semplicemente un prelievo aggiuntivo: se eviti la holding, ti eviti anche quello.

La tassazione del 1,2% rappresenta, quindi, un costo aggiuntivo che si decide di pagare per estrarre gli utili dalle società operative, e parcheggiarli in una società diversa che svolge una attività meno rischiosa di quella operativa differendo il prelievo del 26%.

Sotto il profilo della fiscalità diretta, più che vantaggi dobbiamo fare i conti con appesantimenti di varia natura.

Si pensi, ad esempio, alla disciplina delle società di comodo che sostanzialmente non interessa le imprese operative che conseguono ricavi, ma che crea non pochi fastidi alle società immobiliari di gestione e alle holding.

La presenza di una capogruppo porta con sé, spesso, l’adesione al consolidato fiscale nazionale con la conseguente possibilità di compensare le perdite e gli utili dei soggetti aderenti.

In questo modo si evita un riporto indefinito delle perdite fiscali maturate nell’esercizio. Ma vi è di più. Se due società aderenti al consolidato si fondono, non è nemmeno necessario superare il test di vitalità e del patrimonio netto previsto dall’articolo 172, comma 7, Tuir.

Anche questi sono vantaggi fiscali, non vi è dubbio.

Un aspetto di interesse, inoltre, è sicuramente connesso alla possibilità di conferire le partecipazioni nella holding al fine di beneficiare della pex in occasione della cessione delle stesse.

L’impostazione è stata avallata dalla risposta ad istanza di interpello n. 199/2021.

Anche in questo caso non si tratta di un vantaggio fiscale, atteso che la tassazione in capo alle persone fisiche interverrà successivamente, quando la società distribuirà i dividendi.

Forse, a ben vedere, i vantaggi fiscali della holding sono soprattutto sul piano delle imposte indirette.

Il conferimento delle partecipazioni di società operative nella holding, sfruttando il regime del realizzo controllato nel rispetto dei vari requisiti, determina generalmente un patrimonio della conferitaria inferiore a quello della conferita e ciò è importante ai fini dell’imposta di successione e donazione, dove la base imponibile è rappresentata dal valore del patrimonio netto contabile e non da quello effettivo. Ovviamente si deve sempre aver riguardo alla questione dell’abuso del diritto; tuttavia lo Studio del Notariato n. 29-2021/T pare essere molto permissivo al riguardo.