24 Aprile 2017

Il magazzino in Italia configura una stabile organizzazione materiale

di Marco Bargagli
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L’articolo 162 del Tuir, contiene la disciplina sostanziale di riferimento relativa alla stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto non residente. Nello specifico, ai fini delle imposte sui redditi, l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato.

In particolare, per espressa disposizione normativa, l’espressione stabile organizzazione comprende: una sede di direzione; una succursale; un ufficio; un’officina; un laboratorio; una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione e allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali.

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