Maggiorazioni di prezzo e riserve nelle opere ultrannuali
di Fabio Landuzzi
L’articolo 93, comma 2, del Tuir, nel trattare della valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale dispone che le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali vengano computate, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%. Non è raro riscontrare nella pratica delle società che lavorano su commessa delle situazioni controverse in cui all’appaltatore viene contestata la tassazione, seppure nei limiti del 50%, di importi che pur tuttavia non hanno caratteristiche in grado di consentire la loro iscrizione in bilancio.
Il Principio contabile OIC 23, tenuto conto della incertezza che spesso caratterizza le richieste di maggiorazione di prezzo che nella pratica sono spesso inizialmente molte elevate per poi diminuire sensibilmente in sede di accordo fra le parti, dispone che la rilevazione in bilancio del componente positivo avvenga limitatamente agli importi la cui manifestazione e quantificazione è ragionevolmente certa.
La Norma di comportamento n. 157/2004 dell’Associazione Dottori Commercialisti ha ritenuto che sono rilevanti ai fini fiscali solo le maggiorazioni di prezzo richieste dall’appaltatore in applicazione di norme di legge o di disposizioni contrattuali; sono invece da escludere dal computo le altre richieste di maggiorazione prezzo, come ad esempio le istanze per il risarcimento di danni, le somme domandate per il prolungamento delle attività di cantiere oltre i termini previsti, le attività svolte in misura superiore alle previsioni del contratto. Pertanto, fatta esclusione di quelle maggiorazioni di prezzo che hanno un riferimento normativo o contrattuale (le quali andranno computate almeno per il 50% del loro importo), le altre richieste concorrono alla formazione dei ricavi di commessa solo quando si saranno verificate le condizioni prescritte per la loro imputazione nel bilancio, nonché le condizioni generali di cui all’articolo 109 del Tuir (certezza ed oggettiva determinazione).
Nella prassi le maggiorazioni di prezzo fondate sulla legge o sul contratto sono indicate con il termine di “riserve-reddito”, in quanto al verificarsi dell’evento previsto nella norma o nel contratto si innesca il diritto al maggiore compenso per l’appaltatore. Si indicano invece con il termine di “riserve-procedimento” quelle richieste di un maggiore compenso rivolte dall’appaltatore senza avere un diretto riferimento normativo o contrattuale; si tratta di istanze unilaterali (Cassazione sent. n. 6084/2001 e n. 13582/2001) incerte sia nella loro sussistenza che nella loro determinazione quantitativa.
Di conseguenza, è lecito concludere che:
- se la richiesta di maggiorazione prezzo formulata dall’appaltatore è accettata dal committente, di essa l’appaltatore dovrà tenere conto per l’intero importo;
- se la maggiorazione prezzo richiesta dall’appaltatore è basata sulla legge o sul contratto, ed il committente si riserva di valutarne la sussistenza, di essa l’appaltatore debba tenere conto per almeno il 50%;
- se la maggiorazione di prezzo richiesta dall’appaltatore non ha riferimenti né nella legge né nel contratto, di essa non si terrà conto fino a che non sarà stata definita con certezza. E’ legittimo ritenere che ciò valga anche quando questa riserva sia iscritta nel registro di contabilità di cantiere in quanto questo va tratto come atto solamente propedeutico all’esercizio del diritto di richiederne il pagamento al committente (CTP Milano, sent. 242/2002), senza che possa di per sé rappresentare un elemento sufficiente a rendere certa e liquidabile la richiesta dell’appaltatore.