21 Marzo 2017

Mancata attestazione di conformità non sempre causa di inammissibilità

di Angelo Ginex
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La mancata attestazione di conformità non integra ex se un vizio di inammissibilità dell’atto difensivo, dovendo le previsioni di inammissibilità di cui agli articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/1992 essere interpretate in senso restrittivo, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 31 ottobre 2016, n. 22106, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenze nn. 11760/2014 e 6780/2009).

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società immobiliare di un avviso di accertamento con cui veniva ripreso a tassazione un credito d’imposta Iva indebitamente detratto nell’anno di imposta 2002. La società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che annullava l’atto.

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Il giudizio di secondo grado nel processo tributario e la consulenza giuridica nel giudizio di cassazione
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