22 Marzo 2018

Mancata consegna del preventivo scritto: quali conseguenze?

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Come noto, l’articolo 1, comma 150, L. 124/2017 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai professionisti, di redazione del preventivo scritto.

Più precisamente, la citata disposizione di legge, nel modificare l’articolo 9, comma 4, D.L. 1/2012 prevede oggi che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

La richiamata disposizione, che è entrata in vigore lo scorso 29 agosto, non prevede una specifica disciplina sanzionatoria, sicché dubbi potrebbero porsi con riferimento alle conseguenze dalla mancata consegna del preventivo scritto da parte del professionista.

Innanzitutto occorre sottolineare che la norma impone esclusivamente la forma scritta per il preventivo, mentre non si sofferma sulla forma degli incarichi professionali.

Questo potrebbe indurci a pensare che sia sufficiente rilasciare al cliente un preventivo, ma tale conclusione sarebbe in ogni caso errata, in quanto non terrebbe conto delle disposizioni previste dal codice deontologico.

Invero, l’articolo 25 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prevede che “la misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi”.

Anche il mandato professionale deve avere pertanto forma scritta, e sul punto è recentemente intervenuto il CNDCEC con il PO 292/2017 del 05.02.2018, precisando che “il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 del codice deontologico, in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale rileva solo sotto il profilo disciplinare, mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di legge”.

Al di là delle previsioni del codice deontologico, tuttavia, deve ritenersi sempre opportuno affiancare al preventivo un mandato scritto, o, quantomeno, integrare il preventivo con alcune specifiche previsioni riguardanti, ad esempio, la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento: e questo anche e soprattutto a tutela del professionista.

È inoltre da considerare che, molto spesso, è nel preventivo che si concentrano le maggiori difficoltà dei professionisti: non è infatti per nulla semplice riuscire ad elaborare un preventivo che tenga conto di tutte le possibili fattispecie future, e, soprattutto, del grado di complessità che potrebbe concretamente prospettarsi nello svolgimento dell’incarico.

Ecco perché deve ritenersi che l’obbligo non si esaurisca con la semplice consegna del preventivo scritto, essendo altresì necessario un suo continuo aggiornamento per tener conto delle diverse fattispecie che nel concreto rapporto con il cliente possono prospettarsi.

Ed infatti, sempre il codice deontologico, all’articolo 22, dispone che “Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali”: un nuovo adempimento, o una maggiore difficoltà nello svolgimento dell’incarico rappresentano sicuramente avvenimenti essenziali che devono essere tempestivamente comunicati al cliente, con eventuale formulazione del maggior compenso.

È tuttavia da considerare che il preventivo scritto, seppur richieda, come abbiamo appena visto, una certa attenzione, una volta sottoscritto per accettazione dal cliente, può rappresentare un utile strumento nell’eventuale fase di recupero giudiziale del credito.

Il preventivo scritto, però, non porta però con sé soltanto benefici. Si pensi, ad esempio, ad eventuali controlli fiscali sui professionisti.

I verificatori, considerata l’esistenza di un obbligo di legge di redazione dei preventivi scritti, potrebbero facilmente confrontare i compensi riportati nel preventivo con quelli effettivamente fatturati.

In questi casi, inoltre, potrebbe giocare a sfavore del contribuente-professionista l’esistenza di clausole che collegano la risoluzione del contratto al mancato pagamento dei compensi entro un determinato lasso di tempo: sarebbe infatti abbastanza difficile per il professionista dimostrare che, a fronte di un compenso trimestrale, l’ultimo pagamento effettivamente ricevuto (e, quindi, l’ultima fattura) risalga, ad esempio, a due anni prima.

Ad oggi, tuttavia, non possiamo richiamare precedenti giurisprudenziali (anche perché, fino a poco tempo fa, non vi era nessun obbligo di preventivo scritto da parte del professionista).

Tutto quanto sopra premesso, e avendo molto brevemente tracciato i pro e i contro della redazione di un preventivo scritto, possiamo quindi ora giungere al cuore del problema e domandarci quali siano gli effetti di una sua mancata consegna al cliente.

Il primo effetto, lo abbiamo già visto è di carattere disciplinare: come ribadito dal CNDCEC con il richiamato PO 292/2017, infatti “la mancata forma scritta del contratto e del preventivo di massima, in fase di conferimento dell’incarico, costituisce violazione del principio contenuto nell’articolo 25. Di conseguenza, come indicato dall’Ordine, al professionista dovrà essere inflitta la sanzione disciplinare della censura come previsto dall’articolo 21 del Codice delle sanzioni disciplinari”.

Dal punto di vista civilistico, invece, il legislatore non ha previsto specifiche sanzioni, e deve escludersi che la mancata consegna del preventivo scritto possa comportare la nullità o l’annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso.

Purtuttavia, essendo previsto un preciso obbligo in capo al professionista, palesemente non rispettato, in contenzioso il giudice potrebbe quantificare i compensi applicando i parametri nella loro misura minima.

Ed infatti si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012, “l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso“.

Il professionista, inoltre, dinanzi al giudice dovrebbe provare l’effettiva prestazione svolta ed il soddisfacimento delle sue pretese potrebbe presentarsi estremamente difficoltoso nel caso in cui il cliente riuscisse a dimostrare l’esistenza di accordi verbali in forza dei quali il compenso era dovuto in misura minore o, addirittura, non era dovuto.

 

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