22 Ottobre 2016

Chiarito il trattamento degli omessi versamenti periodici IVA

di Comitato di redazione
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Spetto capita che i contribuenti, per i più svariati motivi, non riescano a versare i debiti periodici IVA che scaturiscono dalle liquidazioni periodiche; la circostanza pone qualche dubbio in merito alla corretta compilazione della dichiarazione IVA, qualora l’annualità interessata chiuda con una posizione di credito.

Infatti, nel complessivo quadro VL del modello annuale, si crea una inevitabile “compensazione” tra le posizioni (periodiche) di debito e la posizione (annuale) di credito, così da far maturare il possibile convincimento che l’originario debito sia ormai estinto.

Anche se non vi è dubbio che il mancato versamento periodico rappresenti comunque una patologia sanzionabile (come si evince dalle risultanze del quadro VH), si poteva essere tentati di effettuare questo ragionamento:

  • evidenziare (forzatamente) il debito periodico come assolto, in modo che il modello finale riporti la effettiva posizione di debito e credito che si sarebbe ottenuta nell’ipotesi in cui l’omissione non fosse avvenuta;
  • utilizzare il credito finale della dichiarazione per l’effettuazione di un ravvedimento operoso (con compensazione) al fine di sanare il mancato versamento, al fine di ricostituire la correttezza della originaria posizione.

Al riguardo, alcune indicazioni sono giunte dalla recente circolare 42/E dello scorso 12 ottobre; in particolare, risulta di interesse il paragrafo 4.3 del citato documento di prassi.

È stato chiesto all’Agenzia, infatti, se un omesso versamento IVA periodico possa essere regolarizzato, con ravvedimento, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive.

Al riguardo, è stato precisato che:

  • l’omesso versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica rappresenta una violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione;
  • fermo restando il versamento dell’imposta dovuta e degli interessi, è ammesso il versamento della sanzione del 3,75 per cento dell’importo non versato, pari ad un ottavo del 30 per cento previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.

La compensazione del debito IVA periodico e il conseguente ravvedimento delle sanzioni:

  • può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato;
  • alla condizione che il credito sia rimborsabile e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.

Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui (compensazione ante presentazione del modello) e di 700.000 euro annui (tetto massimo di compensazione annuale).

Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro, peraltro, non occorre il visto di conformità, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.

In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione.

Dal punto di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva periodico e il credito Iva (trimestrale o annuale) maturato successivamente, viene rappresentata nel seguente modo:

  • l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29 della dichiarazione Iva;
  • l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito annuale.

Tali indicazioni di prassi stanno proprio a rappresentare il fatto che, ove la sistemazione avvenga prima della presentazione del modello annuale, le risultanze finali del quadro VL dovranno proprio corrispondere al credito nettizzato di quanto utilizzato per estinguere il debito periodico.

Diversamente, qualora la compensazione venga effettuata dopo la presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario:

  • presentare una dichiarazione rettificativa (correttiva nei termini o integrativa);
  • dare evidenza dell’ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazione originaria) e del conseguente incremento del credito annuale compensato.

Trattandosi in entrambe le ipotesi di compensazione esterna, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti quantitativi.

Anche tale informazione cassa il comportamento tenuto da coloro che sostenevano la correttezza della “compensazione invisibile” che avveniva nel quadro VL del modello annuale.

A prescindere dalla soluzione prescelta dall’Agenzia, va salutato con favore il fatto che si sia finalmente indicata la via per rimediare nel rispetto delle regole.

Pertanto, le due soluzioni normalmente proposte si “assottigliano” adagiandosi sull’unica soluzione ritenuta valida dall’Amministrazione; così gli operatori – ora –  hanno le idee chiare sulle modalità per sanare la mancanza.

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