7 Ottobre 2016

Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione

di Federica Furlani
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L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba emettere fattura.

La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto, e quindi in linea generale:

  • al momento della stipula dell’atto, se l’operazione ha per oggetto il trasferimento di beni immobili;
  • al momento della consegna o spedizione, se riguarda beni mobili;
  • al momento del pagamento del corrispettivo, se riguarda prestazioni di servizi.

Le casistiche particolari (cessioni con effetti differiti, fatturazione differita, pagamento antecedente, …) sono regolate dallo stesso articolo 6.

Ma cosa succede – ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale – se il cliente non riceve la fattura? O se la riceve con indicazioni errate?

In questi casi il cessionario non può ritenersi “estraneo” alla vicenda, anche se ha invitato il fornitore ad emetterla o a correggerla: la normativa Iva gli impone infatti degli obblighi specifici, esponendolo oltretutto a precise sanzioni.

Nel caso di mancato ricevimento della fattura, è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

In particolare, se il soggetto passivo non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve, entro il trentesimo giorno successivo:

  • emettere autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;
  • procedere al versamento dell’imposta (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”);
  • presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento.

Avvenuta la regolarizzazione, l’Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell’autofattura con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti, in modo da portare in detrazione l’imposta secondo le regole ordinarie.

Ad esempio, nel caso di merce pervenuta il 20 febbraio 2016, se entro il 20 giugno 2016 (termine di quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione) non è pervenuta la relativa fattura d’acquisto, entro il 20 luglio 2016 occorre versare l’Iva con modello F24, emettere l’autofattura e far pervenire il tutto all’ufficio territorialmente competente.

È chiaro che, qualora la fattura fosse stata già interamente pagata, l’Iva risulterebbe pagata due volte (al momento del pagamento del fornitore e con F24 ed emissione dell’autofattura): in tal caso l’unica soluzione per recuperare l’Iva versata in misura doppia sarebbe quella di instaurare una causa nei confronti del fornitore.

Nell’ipotesi di ricevimento di fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura, l’acquirente/committente deve:

  • emettere un’autofattura in duplice copia contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 DPR 633/1972;
  • procedere all’eventuale versamento della maggiore imposta mediante F24 (codice tributo 9399);
  • presentare all’ufficio competente l’autofattura, allegando copia del versamento.

Anche in questo caso, avvenuta la regolarizzazione, l’Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell’autofattura con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti.

Se la procedura sopra descritta non viene attivata nei tempi indicati, è prevista per l’acquirente/committente che non ha regolarizzato l’operazione una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, con un minimo di 258 euro (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, prima che la sanzione sia stata notificata dagli Uffici e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività accertative.

Si evidenzia che non è previsto da parte dell’Ufficio il recupero dell’imposta nei confronti dell’acquirente/committente poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).

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Iva nazionale ed estera