Manovra correttiva in sintesi
di EVOLUTIONÈ stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 144 del 23 giugno 2017, la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 (d’ora in avanti anche solo decreto) recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
La legge di conversione, la cui entrata in vigore è stata fissata nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta, contiene alcune rilevanti modifiche rispetto alla prima versione del decreto.
Tre delle principali novità sono schematizzate nella tabella qui di seguito.
DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE FATTURE | |
Articolo 2 |
Riduzione di 2 anni del termine per operare la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale. La nuova disposizione, infatti, riformula il comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, stabilendo che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto. Prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo. La novella interviene altresì sull’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento. I nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. |
VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE | |
Articolo 3 |
Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità. La novella impatta sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull’Iva annuale. Relativamente ai crediti Iva si prevede che:
Inoltre, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall’importo. In particolare, l’obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi ed addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. |
LOCAZIONI BREVI | |
Articolo 4 |
Possibilità di optare per la cedolare secca anche per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017; troverà applicazione l’aliquota del 21%. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori dell’esercizio d’impresa, ovvero a seguito di intermediazione immobiliare, così come anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Le nuove disposizioni trovano applicazione anche per i corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi. Mediante regolamento ministeriale verranno definite, ai fini dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l’attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni nell’anno solare. Contestualmente, la norma prevede l’obbligo per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare – anche attraverso portali on line – di trasmettere i dati relativi ai contratti di cui sopra conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi, pena l’applicazione di una sanzione specifica (è prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza). Inoltre, questi soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti ad operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento; se il locatore non opta per la cedolare secca allora la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo della ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 600/1973. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Con apposito provvedimento AdE, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, verranno stabilite le disposizioni attuative. |
Nella Scheda di studio pubblicata in Dottryna sono altresì trattati i seguenti aspetti:
- le modifiche alla disciplina sullo split payment;
- la rimodulazione delle aliquote Iva;
- le novità in materia di reclamo e mediazione;
- la disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti;
- le novità in tema di patent box, Iri e transfer pricing.