Possibilità di optare per la cedolare secca anche per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017; troverà applicazione l’aliquota del 21%. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori dell’esercizio d’impresa, ovvero a seguito di intermediazione immobiliare, così come anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Le nuove disposizioni trovano applicazione anche per i corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi. Mediante regolamento ministeriale verranno definite, ai fini dell’applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l’attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni nell’anno solare. Contestualmente, la norma prevede l’obbligo per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare – anche attraverso portali on line – di trasmettere i dati relativi ai contratti di cui sopra conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi, pena l’applicazione di una sanzione specifica (è prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza). Inoltre, questi soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti ad operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento; se il locatore non opta per la cedolare secca allora la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo della ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 600/1973. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo o interviene nel pagamento dei predetti compensi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Con apposito provvedimento AdE, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, verranno stabilite le disposizioni attuative. |