Marchi fuori dal patent box: il decreto aggiorna la regolamentazione
di Fabio LanduzziL’ultimo comma dell’articolo 56 del D.L. 50/2017 aveva demandato ad un decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia l’adozione delle disposizioni di revisione del D.M. 30 luglio 2015 recante l’attuazione del patent box; le modifiche apportate dalla citata norma riguardano in particolare:
- la limitazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, dovuta alla eliminazione dei marchi di impresa dall’elenco di beni immateriali eleggibili al patent box;
- la nuova formulazione del cd. vincolo di complementarietà fra beni immateriali agevolabili utilizzati congiuntamente, con lo scopo primario di chiarire che i marchi non possono essere più agevolabili neppure ove fossero congiuntamente impiegati in forza della complementarietà con altri beni intangibili agevolabili;
- la fissazione della decorrenza delle modifiche sopra menzionate, così da garantire i diritti acquisiti dai soggetti che avevano optato per il patent box sino a tutto il 31 dicembre 2016, per i quali rimane accessibile l’agevolazione anche per i marchi di impresa almeno sino al 30 giugno 2021.
È stato quindi approvato il D.M. 28 novembre 2017 con cui si dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 56 del D.L. 50/2017ed il cui testo, confrontato con quello del D.M. 30 luglio 2015, evidenzia in primo luogo le seguenti principali novità:
- prima di tutto, dall’articolo 1, comma 1, riferito all’”ambito di applicazione” dell’agevolazione, scompare il marchio di impresa e, inoltre, per esigenze di migliore coordinamento normativo (vedasi l’articolo 6 del D.M.) il termine “opere dell’ingegno” viene direttamente sostituito con quello di “software coperto da copyright”;
- all’articolo 4, comma 2, viene aggiunto un ultimo periodo con cui si richiede che l’opzione per il patent box esercitata a partire dal 2017 (terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014), comunicata in dichiarazione dei redditi, debba recare l’indicazione del numero dei beni immateriali a cui si riferisce, la classificazione di detti beni fra le categorie di cui all’articolo 6 del D.M., ed anche l’ammontare del reddito agevolabile per ciascuna di tali categorie di beni, un’informazione quest’ultima che tuttavia non può ovviamente essere disponibile ex ante, per cui dovrà essere chiarito il contenuto qui richiesto;
- all’articolo 6, comma 1, viene riformulata la nozione di “know how” (lett. d), a cui si collega in modo diretto anche l’ulteriore integrazione contenuta al successivo articolo 11, comma 2, in merito alla tracciabilità delle spese e dei redditi; viene infatti precisato che ogni qualvolta l’agevolazione riguardi, o inglobi per via della complementarietà, il know how, il contribuente debba mantenere “specifiche evidenze documentali idonee a provare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 6”, ovvero i presupposti di “esistenza e protezione” secondo le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale e industriale;
- del tutto nuovo è poi l’articolo 13, dedicato al cd. “Grandfathering”, ossia alla gestione della eliminazione del marchio fra i beni eleggibili al patent box. Si precisa che, come già previsto nella norma primaria (il D.L. 50/2017), le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 aventi per oggetto i marchi di impresa restano in vigore per 5 periodi d’imposta o, se inferiore, sino al 30 giugno 2021, e non sono più rinnovabili; in verità, questo termine del 30 giugno 2021 pare poco coordinato con i soggetti solari, per i quali il termine ultimo di fruizione dovrebbe essere il 31 dicembre 2020. Poi, chiunque abbia esercitato l’opzione includendo il marchio, a partire dal 2017, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli elementi elencati al sopra citato articolo 4, comma 2, del D.M., nonché aggiungere, ove rilevanti, i Paesi esteri in cui siano fiscalmente residenti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente l’impresa, ed infine le imprese correlate da cui ha ricevuto compensi per lo sfruttamento del marchio stesso;
- infine, anche il nuovo articolo 14 è dedicato alle opzioni aventi per oggetto i marchi, e prevede uno scambio di informazioni con le Amministrazione finanziarie estere riferito ai nominativi dei soggetti che hanno esercitato l’opzione includendovi i marchi di impresa.