Marina Resort: Iva 10% a portata limitata
di Francesco GreggioCon il decreto Sblocca Italia il legislatore, all’interno dell’art. 32 del D.L. n. 133/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11.11. 2014, ha inserito disposizioni normative volte a rilanciare le imprese nella filiera nautica per recuperare competitività rispetto ad altri paesi concorrenti nel Mediterraneo, prevedendo l’assimilazione dei marina resort alle strutture turistico-ricettive.
I marina-resort, come spiegato nella relazione del menzionato decreto, sono una tipologia di servizi turistici che coinvolge porzioni limitate dei porti turistici, fino ad oggi non disciplinate e non considerate fra le strutture ricettive all’aria aperta, e che scontavano quindi l’Iva con aliquota ordinaria.
Occorre precisare che, all’interno del nostro ordinamento, i porti turistici vengono considerati dei veri e propri parcheggi nautici, destinati prevalentemente all’ormeggio d’imbarcazioni da di porto, i quali non possono essere utilizzati per attività commerciali come inteso nell’accezione di cui all’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/1972, regolante la non imponibilità dei servizi all’interno dei porti (R.M. n. 82/E/2002). Inoltre è stato precisato, con la R.M. n. 1/E/2010, che la locazione dei posti barca deve necessariamente scontare l’aliquota ordinaria, in quanto assimilabile alla locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli.
Secondo moltissime associazioni di categoria la differenza di trattamento dei marina resort sul fronte Iva, ha penalizzato la nautica da diporto, fino a quando alcune Regioni, fra le quali ad esempio il Friuli Venezia Giulia, hanno disciplinato e assimilato, all’ interno dell’art. 9 della L.R. n. 2/2010, tali organismi a tutte le strutture ricettive all’aria aperta, ai campeggi e villaggi turistici, consentendone così l’accesso all’Iva con aliquota ridotta.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 32 del Decreto Sblocca Italia, alle porzioni dei porti turistici destinate all’ormeggio per il pernotto a bordo, verrà applicata l’Iva ridotta al 10%, come avviene nelle tradizionali strutture turistiche alberghiere.
Il fondamento normativo per l’applicazione dell’aliquota agevolata al 10% trae origine dal fatto che i marina resort sono sempre più strutture ricettive che, all’interno dei porti turistici, forniscono servizi di tipo alberghiero, oltre al semplice ormeggio per il pernottamento. Infatti all’interno degli stessi, il turista può usufruire di una serie di servizi tipici di strutture ricettive turistiche, quali i bagni, le docce, l’utilizzo degli spazi comuni, le aree verdi, le attrezzature sportive, ristoranti e piscine, completando a 360 gradi il livello di accoglienza.
Infatti, l’aliquota del 10%, in base al disposto del punto n. 120 della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione per tutte le prestazioni rese nelle strutture ricettive, così come definite dall’art. 6 della L. n. 217/1983.
Tuttavia, tale modifica ha natura temporanea, in quanto ha avuto effetto dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione, fino al 31.12.2014 e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà fissare i requisiti dei porti turistici agevolabili.
Pur non essendo presente nella Legge di stabilità per il 2015, ci auguriamo che la portata di tale norma sia confermata in uno degli ultimi emendamenti depositati.