Il massaggio è sport
di Guido MartinelliLa sezione quinta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha pronunciato, lo scorso 7 luglio, una sentenza (la numero 03378/2016) le cui conseguenze possono essere di interesse anche per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il tema ruota attorno alla qualifica professionale necessaria per svolgere attività di massaggio. Il Comune di Sanremo aveva disposto la chiusura temporanea di un centro benessere sul presupposto che svolgesse una attività di estetica: “in assenza di titolo autorizzativo e in assenza di direttore tecnico qualificato”.
Il legale rappresentante impugnava il provvedimento deducendo: “la non riconducibilità dell’attività concretamente svolta, consistente nella pratica di massaggi Tuina, a quella di estetista”.
La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, oggetto di esame in appello, aveva sostenuto che: “tutte le pratiche manipolatorie rientranti nella categoria delle discipline bio – naturali (tra cui lo shiatsu e il tuina)” siano riconducibili all’attività di estetista.
Il presupposto giuridico è dato dall’articolo 1, comma 1, della L. 1/1990 avente ad oggetto la disciplina dell’attività di estetista. La norma indicata, infatti, fa rientrare tra le attività oggetto di esclusiva: “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti”.
La motivazione si basa sulla interpretazione del citato disposto normativo. Secondo il Giudicante di primo grado esiste una finalizzazione alternativa dell’attività di estetista: la prima legata al mantenimento del corpo umano in perfette condizioni e l’altra di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico mediante l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti.
Il Consiglio di Stato, con il provvedimento in esame, respinge questa tesi ritenendo che questa alternativa finalistica dell’attività di estetista: “non appare conforme al modello legale della professione il quale non contempla alcuna alternatività”. Pertanto, la corretta lettura della norma che disciplina l’attività di estetista deve portare a concludere che, indistintamente, tutti i trattamenti riservati all’attività di soggetti in possesso di detta qualifica siano diretti allo scopo unitario di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti nel corpo umano.
Ma “questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie dei massaggi Tuina che non perseguono quell’obiettivo”. Di conseguenza l’attività svolta dalla ricorrente appare estranea a quella riservata dalla L. 1/1990 alle estetiste.
Pertanto, il Giudicante di secondo grado ha, di fatto, legittimato l’esercizio di attività di massaggio “non estetico” al di fuori di ogni autorizzazione amministrativa e/o di qualificazione degli operatori.
Sotto tale profilo, pertanto, dovrebbe andare necessariamente confermata la nostra tesi (si veda palestre-e-la-gestione-di-saune-e-solarium/) secondo la quale non appare condivisibile la giurisprudenza che impone la presenza dell’estetista in tutti quei centri sportivi che utilizzano anche saune e solarium.
Di conseguenza, lo svolgimento, da parte di una associazione o società sportiva dilettantistica, nell’ambito del proprio centro, di attività di massaggi o l’utilizzo di saune che non abbiano finalità estetiche, alla luce della decisione in commento, apparirebbe libero da vincoli amministrativi o di qualificazione del personale.
Ma, nel caso in esame, è presente un altro aspetto curioso che apparentemente è rimasto estraneo agli atti processuali.
La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (in sigla F.I.Wu.K.) regolarmente riconosciuta dal Coni come disciplina associata, prevede, nel suo statuto all’articolo 3 comma 2, tra le attività dalla medesima disciplinate, “le arti marziali di origine cinese quali …… il Wushu KungFu tradizionale (in tutti gli stili interni ed esterni tra cui … il Tuina, …)”.
Senza volere ora necessariamente capire come possa un massaggio essere considerato un’arte marziale, comunque di carattere o di origine sportiva stante l’avvenuto riconoscimento da parte del Coni, resta la possibilità che non solo l’operatore di massaggio Tuina non debba avere abilitazioni particolari, alla luce della commentata sentenza del Consiglio di Stato, ma che, inoltre, egli possa essere “compensato” con la disciplina di maggior favore di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir.
Consentitemi una considerazione finale di carattere personale. Stante la circostanza che una attività riconosciuta dal Consiglio di Stato come “massaggio” sia poi riconosciuta dal Coni come sportiva mi induce a ritenere che diventa sempre più urgente una definizione legislativa di cosa si debba intendere per sport.
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