Medici senza fattura elettronica per i compensi ricevuti dalle Asl
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl medico generico (o di base) che esercita l’attività in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale, non è tenuto all’emissione della fattura elettronica in relazione ai compensi percepiti dalle Asl. È quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 54 dell’Agenzia delle entrate, pubblicata ieri sul relativo sito internet, in cui si conferma quanto già sostenuto in passato con la risoluzione AdE 98/E/2015. Nell’istanza di interpello presentata il contribuente chiede se, alla luce del mutato quadro normativo e delle specifiche regole previste dal D.M. 31.10.1974 per le prestazioni medico-sanitarie previste dai medici in favore dei vari enti, risulti confermato che non vi sia alcun obbligo di emettere fattura elettronica, e che sia venuto meno l’obbligo di invio dei dati di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 (cd. “spesometro”).
L’Agenzia delle entrate ripercorre preliminarmente le modifiche normative intervenute nel recente passato, confermando in primo luogo l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato, e ricordando altresì le diverse eccezioni (soggettive e oggettive) previste dal legislatore (esclusioni dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime dei minimi o quello forfettario, divieto di fatturazione elettronica per le operazioni che sono soggette all’obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria, ecc.).




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