Meno esclusione da Iva per le associazioni sportive
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariDal prossimo 1.7.2024, salvo nuovi rinvii, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti degli associati o tesserati, a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico, in conformità alle finalità istituzionali, non saranno più escluse dal campo di applicazione dell’Iva (per carenza del presupposto soggettivo), bensì attratte nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva. È bene evidenziare che, questo passaggio epocale, non è frutto della riforma dello sport voluta dal D.Lgs. 36/2021, ma è la conseguenza dell’articolo 5, D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), che si è adeguato alle indicazioni pervenute all’Italia dalla procedura di infrazione n. 2008/2010, con la quale la Commissione Europea ha contestato al nostro Paese il non corretto recepimento dell’articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE.
Tecnicamente è stato modificato l’articolo 4, D.P.R. 633/1972 (dedicato al requisito soggettivo Iva), abrogando la seconda parte del comma 4 di tale articolo che, fino al prossimo 30.6.2024, esclude da Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci associati e tesserati. Dal punto di vista operativo, il passaggio da un’attività esclusa ad una rilevante ai fini Iva non è di poco conto, poiché oltre all’obbligo di aprire la partita Iva (anche se la maggior parte delle associazioni sportive già la possiedono), sarà necessario adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva per le operazioni che assumono rilievo ai fini di tale imposta (su questi temi si tornerà in un prossimo intervento).
Si deve segnalare che lo stesso articolo 5, D.L. 146/2021, modifica anche l’articolo 10, D.P.R. 633/1972, considerando esenti da Iva “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività (….) nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”. In buona sostanza, l’attrazione in ambito Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni sportive dilettantistiche, verso il pagamento di un corrispettivo specifico, non avviene chiedendo l’applicazione dell’Iva (quali operazioni imponibili), bensì inserendo una disposizione nell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, che esenta da Iva le non meglio precisate prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport rese dalle predette associazioni. Non vi è, quindi, una perfetta sincronia tra il passaggio da operazioni escluse a operazioni rilevanti ai fini Iva e previsione di esenzione per tutte le operazioni effettuate verso il pagamento di un corrispettivo specifico. Infatti, l’esenzione è accordata solo alle prestazioni di servizi (e non anche alle cessioni di beni), perché siano connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Si tratterà, quindi, di comprendere bene quale sia il “contenitore” delle prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport (o dell’educazione fisica) e se le stesse possano ricomprendere tutte le prestazioni che, dal prossimo 1.7.2024, assumeranno rilevanza soggettiva ai fini Iva.
È bene osservare che non è stato oggetto di modifica la prima parte del comma 4, dell’articolo 4, D.P.R. 633/1972, secondo cui il requisito soggettivo Iva, per gli enti non commerciali, si verifica solamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nell’esercizio di attività commerciali. Pertanto, continueranno ad essere escluse da Iva, le quote associative incassate dalle associazioni sportive dilettantistiche, il cui statuto è conforme alle norme oggi contenute nei decreti delegati che hanno recepito le disposizioni sulla riforma dello sport.