Il progresso tecnologico entra a gamba tesa nelle procedure aziendali. Con il Principio di diritto n. 3 del 08.10.2018 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi tramite “app” (l’applicazione utilizzabile da smartphone e tablet) al fine di comprendere se ad essi, pur resi con la descritta modalità, risulti possibile applicare la disciplina fiscale appositamente prevista per i cosiddetti “buoni pasto” (o ticket), da ultimo disciplinata con il Decreto del MISE datato 07.06.2017 ed entrato in vigore il 09.09.2017.
Principali caratteristiche dei buoni pasto
possono essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali;
possono essere cumulati per un massimo di 8 e non possono essere convertiti in denaro o rivenduti e possono essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part-time, e collaboratori, anche in assenza di pausa pranzo nel proprio contratto di lavoro;
sono nominativi e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare (non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l’acquisto di prodotti di uso alimentare);
devono essere datati e sottoscritti dal titolare: è presente uno spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo; diversamente, per i buoni pasto elettronici, l’indicazione del titolare è digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non è richiesta l’apposizione di alcuna firma da parte del titolare;
la tassazione rimane invariata rispetto al passato: quelli cartacei restano esenti dalle imposte fino al valore di € 5,29; detto importo sale a € 7 per i ticket in formato elettronico, incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità (il valore di ogni singolo ticket si intende comprensivo di Iva al 10 per cento per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande).
Nel presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” sia assimilabile ai predetti servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo dei buoni pasto, l’Agenzia precisa nel citato principio di diritto n.3 che lo stesso deve essere trattato fiscalmente nel modo seguente:
ai fini Irpef, e cioè in capo al dipendente, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avviene alle condizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove è disposto che “Non concorrono a formare il reddito … le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi…”;
ai fini Ires, e cioè in capo alla società, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir;
ai fini Iva si rendono applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento previste nei numeri 37 e 121 della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972.
Sotto tale ultimo profilo, quello dell’Iva, il citato principio di diritto precisa che si riserva di valutare gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva UE 2016/1065del 27.06.2016 (cosiddetta “Direttiva sui voucher”) che dovrebbe avvenire entro la fine del 2018 e che quindi interesserà i buoni pasto emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
Si fa presente che ad ora risulta approvato in data 8 agosto 2018 lo schema di decreto legislativo di recepimento della citata Direttiva, che prevede una distinzione tra buoni “monouso” e buoni “multiuso”. In virtù delle modifiche apportate dal citato Decreto MISE datato 07.06.2017 i buoni pasto (o ticket) dovrebbero ricadere nella definizione di buoni-corrispettivo multiuso.
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