Il mero centro logistico in Italia non fa “stabile organizzazione”
di Fabio LanduzziUn centro di immagazzinamento e distribuzione di beni costituito in Italia da parte di un’impresa non residente, che si limiti a svolgere mere attività di “deposito, di esposizione o di consegna di merci” non costituisce ai fini dell’articolo 162 del Tuir – e, avuto riguardo anche alla disciplina convenzionale applicabile al caso di specie – una stabile organizzazione del soggetto estero nel territorio italiano. Così si è espressa, pur con alcune specifiche che di seguito verranno evidenziate, l’Amministrazione finanziaria nella risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017 in risposta ad un’istanza di interpello.
In tale istanza – che rappresenta uno dei primi casi di interpelli per “nuovi investimenti” di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 147/2015 – il soggetto estero aveva rappresentato, fra l’altro, la volontà di costituire in Italia un “hub logistico” del proprio gruppo di imprese, ovvero un centro di immagazzinamento e distribuzione tale da fungere da piattaforma per la distribuzione nei mercati globali dei prodotti del soggetto estero i quali, a loro volta, potranno provenire da stabilimenti ubicati in Italia come pure in altri Stati e di proprietà di altre entità legali; l’hub logistico localizzato in Italia sarebbe poi affidato in gestione ad un soggetto specializzato del settore, terzo o correlato all’impresa estera, le cui prestazioni verrebbero regolate secondo un apposito contratto di servizi.
La disamina compiuta dall’Agenzia delle Entrate rispetto al primo quesito posto nell’istanza del soggetto estero relativamente alla questione preliminare – la qualificazione o meno di tale hub in termini di stabile organizzazione in Italia dell’impresa non residente – parte dall’assunzione che, avendo anche riguardo alla nozione contenuta nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, la struttura che il soggetto estero ha in mente di costituire in Italia rappresenta tecnicamente una “sede fissa d’affari” in Italia, indipendentemente dalle modalità dirette o in outsourcing con cui questa potrà essere in concreto gestita.
Tuttavia, le Convenzioni contro le doppie imposizioni, all’articolo 5 che tratta della definizione di stabile organizzazione, escludono da tale qualifica alcune specifiche ipotesi; nel caso di specie, la Convenzione applicabile escludeva da tale qualifica, fra le altre, anche il caso in cui l’istallazione è costituita “ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa”; peraltro, con riferimento a questa ipotesi “negativa” il Commentario OCSE esclude che vi rientrino le attività post vendita.
L’Agenzia delle Entrate, nel formulare la propria risposta che, come premesso, esclude l’hub logistico dalla qualifica di stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, pone alcune condizioni:
- in primo luogo, il centro di immagazzinamento e deposito deve avere per oggetto esclusivamente beni in esso depositati, esposti e consegnati che siano di proprietà dello stesso soggetto estero a cui appartiene l’hub;
- le operazioni di vendita dei prodotti realizzate dal soggetto estero devono essere precedute “dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui lo stesso soggetto estero ha la disponibilità”; in sostanza, secondo l’Amministrazione, il soggetto estero non potrebbe stoccare nell’hub beni di proprietà di terze imprese, pena la qualifica di stabile organizzazione;
- nell’hub non deve essere svolta altra attività diversa da quella di “deposito”, “esposizione” o “consegna”; secondo l’Amministrazione, perciò, devono essere escluse le attività di raccolta ordini e di vendita dei prodotti del soggetto estero;
- possono invece essere svolte, senza determinare la qualifica di stabile organizzazione, attività di disbrigo di formalità doganali e Iva, in quanto queste sono considerate connesse a quelle di deposito, esposizione o consegna;
- infine, non si configura stabile organizzazione “personale” quando nessun soggetto in Italia ha il potere di concludere contratti, di vincolare o di rappresentare il soggetto estero titolare dell’hub.
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