Il metodo della registrazione non impedisce il transito al forfettario
di Fabio GarriniIl cambiamento di regime è aspetto delicato in quanto l’opzione per un regime contabile vincola il contribuente per un triennio; è quindi necessario valutare quando un comportamento tenuto dal contribuente costituisce o meno una opzione.
L’utilizzo del metodo della registrazione ai sensi dell’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 è da considerarsi opzione nell’ambito delle diverse modalità di determinazione del reddito per i contribuenti in regime semplificato, ma questa volontà non pare possa essere assimilata all’opzione per un regime contabile; questo porta a concludere che, avendone i requisiti, il contribuente può accedere al regime forfettario senza attendere il compimento del triennio.
L’opzione per la registrazione
La contiguità tra i regimi forfettario e semplificato può creare non pochi problemi operativi di gestione contabile: occorre infatti ricordare che, come chiarito dalla circolare AdE 11/E/2017, malgrado entrambi i regimi siano naturali, quando un contribuente presenta i requisiti per applicare il forfettario, quest’ultimo risulta essere il regime naturale, con la conseguenza che l’utilizzo del regime semplificato per cassa costituisce opzione vincolante per un triennio.
Se alla nascita del regime forfettario una certa quantità di contribuenti ha preferito applicare il più tradizionale regime semplificato basato sulla competenza, quando lo scorso anno anche quest’ultimo è transitato al principio di cassa (seppur misto), evidentemente le variabili per la scelta sono cambiate.
Va però constatato come, tra le alternative contabili a disposizione, una larga maggioranza delle imprese abbia preferito il metodo recato dall’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che presume l’incasso e il pagamento delle fatture al momento della registrazione dei singoli documenti, trattandosi di una soluzione certamente più agevole da maneggiare sotto il profilo degli adempimenti contabili.
Tale soluzione viene innescata a seguito di opzione attraverso il comportamento concludente, da confermarsi tramite la barratura del quadro VO26 del modello Iva relativo all’anno in cui è stato assunto il comportamento.
L’utilizzo di tale metodo certamente introduce un vincolo nell’ambito del regime di contabilità semplificata: quindi, se è stato impiegato nel 2017 esso dovrà essere utilizzato anche nel 2018 e 2019 se il contribuente continuerà ad applicare il regime semplificato.
Al contrario, non pare di poter concludere che il medesimo vincolo possa operare quando il contribuente cambia regime contabile, passando al regime forfettario.
Si tratta, in particolare, di una soluzione facilitatrice nella determinazione del reddito dei semplificati, la quale consente di evitare la verifica dei singoli incassi e pagamenti; ma quando il contribuente ha le caratteristiche per abbandonare il regime semplificato, non pare logico che tale metodologia di calcolo del reddito possa ostacolarlo nel cambio di regime.
Si tratta, infatti, non di un regime contabile vero e proprio, ma piuttosto di una modalità di determinare il reddito nell’ambito di un regime contabile.
Se si adottasse una diversa interpretazione, inoltre, potrebbe giungersi al paradosso per cui se le due opzioni (per il regime semplificato e per il metodo della registrazione) non coincidono, nel senso che non sono allineate, si arriverebbe a non poter mai più lasciare il regime semplificato per cassa.
Si pensi al contribuente che apre la partita Iva nel 2017 applicando il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario e solo dal 2018 dovesse decidere di assumere il metodo della registrazione. Egli risulterebbe vincolato alla contabilità semplificata fino alla fine del 2019 (triennio 2017-2019) ma il metodo della registrazione lo vincolerebbe fino al 2020 (triennio 2018-2020). Ma, a questo punto, avendo proseguito con la semplificata sarebbe nuovamente vincolato dall’innesco di un nuovo vincolo triennale in contabilità semplificata. E così via.
Pare logico affermare che il vincolo per la registrazione vincola il contribuente per un triennio, ma fintanto che egli decide di applicare il regime di contabilità semplificata.
28 Giugno 2018 a 8:51
Gentile dott. Garrini, mi ero posta tempo fa un simile quesito, che ho girato al servizio di consulenza via mail dell’Agenzia delle Entrate:
Testo richiesta informazioni:
Un contribuente in contabilita` semplificata vorrebbe optare, in dichiarazione iva 2018×2017, per la tenuta dei registri iva senza operare annotazione degli incassi e pagamenti, barrando la casella VO26, come previsto dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/73. L’opzione ha durata minima triennale e il contribuente dovrebbe rimanere in tale regime per gli anni 2017, 2018 e 2019…Ma se l’anno successivo tale contribuente volesse, per l’anno 2018, optare per la contabilita` ordinaria, cambiando quindi completamente regime di determinazione del reddito, potrebbe farlo o sarebbe costretto a permanere tre anni in contabilita` semplificata?
E questa è stata la risposta:
Gentile Sig.ra
la risposta la suo quesito è negativa. Infatti,come recita lo stesso comma 5 dell’art. 18 del DPR 600/1973: “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti…”, l’opzione di tenuta dei soli registri IVA, senza le annotazioni relative agli incassi/pagamenti, applicando la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento è vincolante per almeno tre anni e solo dopo il triennio di può cambiare opzione.
Testo richiesta informazioni:
Un contribuente in contabilita` semplificata vorrebbe optare, in dichiarazione iva 2018×2017, per la tenuta dei registri iva senza operare annotazione degli incassi e pagamenti, barrando la casella VO26, come previsto dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/73. L’opzione ha durata minima triennale e il contribuente dovrebbe rimanere in tale regime per gli anni 2017, 2018 e 2019…Ma se l’anno successivo tale contribuente volesse, per l’anno 2018, optare per la contabilita` ordinaria, cambiando quindi completamente regime di determinazione del reddito, potrebbe farlo o sarebbe costretto a permanere tre anni in contabilita` semplificata
Non so quanto questo parere possa essere vincolante