Milleproroghe: abrogata la comunicazione dei beni ai soci
di Raffaele PellinoStop alla comunicazione dei beni ai soci. Con l’articolo 13, comma 4-sexies del D.L. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe) il legislatore ha abrogato la disciplina riguardante l’obbligo di comunicazione al Fisco dei beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati all’impresa dagli stessi soci o familiari dell’imprenditore (articolo 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies del D.L. 138/2011). Resta ferma, invece, la norma relativa la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore di cui all’articolo 67, comma 1, lett. h-ter), del Tuir.
Riguardo i termini di decorrenza dell’abolizione, il decreto Milleproroghe non prevede alcunché; tuttavia,
ritenendo che la novità normativa trovi applicazione a decorrere da quest’anno (2017), pare potersi affermare che l’abrogazione operi già con riferimento alle comunicazioni relative al 2016 (queste andrebbero effettuate “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti”).
La disciplina dei beni concessi ai soci
In primo luogo si fa presente che, con l’apposita disposizione del decreto Milleproroghe, viene meno l’obbligo formale di comunicazione dei dati riguardanti i beni concessi ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni concessi da parte di quest’ultimi alla società.
Ciò che, invece, resta invariato è l’aspetto riguardante la tassazione del reddito in capo al socio ossia quello disciplinato dall’articolo 67, lettera h-ter): è considerato quale reddito “diverso” la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Si ricorda che, come precisato dalla circolare AdE 24/E/2012, destinatari dell’obbligo comunicativo erano, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori); questi ultimi sono i soggetti che beneficiano dei beni dell’impresa nella propria “sfera privata”. Si tratta, in particolare, dei soci (residenti e non), delle società ed enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, dei familiari (residenti e non), dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. Sono considerati destinatari della disposizione anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del cod. civ. a quella partecipata dai medesimi soci. Sono, invece, esclusi gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso. Per soggetti “concedenti” si intendono: l’imprenditore individuale, le società di capitali, le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono, invece, escluse le società semplici.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla determinazione del reddito “diverso” da tassare in capo all’utilizzatore si ricorda che:
- occorre calcolare la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene; per «valore di mercato» del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del Tuir;
- al fine di evitare la cd. “doppia imposizione”, che si verifica in presenza di beni a deducibilità limitata concessi in godimento a soggetti “trasparenti” (imprenditore individuale, socio di società di persone e di società di capitali trasparenti per opzione), il reddito “diverso” deve essere “ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore … a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento..” (circolare AdE 36/E/2012).
Inoltre, per esigenze di “certezza e di documentabilità”, precisa la circolare AdE 24/E/2012, è opportuno che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta con data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Controlli del Fisco
Ai fini dell’attività di controllo si rileva che, come ricordato dalla “scheda di lettura” al Milleproroghe:
- laddove l’impresa “concedente” ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, omettano l’invio della comunicazione ovvero trasmettano la stessa con dati incompleti o non veritieri, sono previste specifiche disposizioni sanzionatorie (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011);
- è demandato all’Agenzia delle Entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società (articolo 2, comma 36-septiesdecies del D.L. 138/2011).
Ciò detto appare chiaro che, per effetto del decreto Milleproroghe, non solo viene meno l’obbligo di inviare dette comunicazioni ma anche l’attività di compliance svolta dall’Agenzia sui beni concessi in godimento.