7 Gennaio 2019

Mini Ires: il parametro del costo del personale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come già anticipato in un precedente intervento, l’articolo 1, comma da 28 a 34, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), oltre ad aver prorogato l’agevolazione dell’iper ammortamento, introduce la possibilità di fruire di una riduzione i 9 punti percentuali dell’Ires (o dell’Irpef) relativamente al minor importo tra i due seguenti parametri:

  • utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili (rientrano in tale ambito tipicamente quelle derivanti da processi valutativi);
  • sommatoria di investimenti in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.

Focalizzando l’attenzione sul parametro del costo del personale dipendente, da sommarsi a quello degli investimenti in beni strumentali materiali, è previsto in primo luogo (articolo 1, comma 28, lett. b), L. 145/2018) che deve trattarsi di personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato, con la conseguenza che rientra anche il personale assunto part-time, mentre è escluso qualsiasi rapporto di lavoro non dipendente (ad esempio collaborazioni con soggetti terzi, anche se dotati di partita Iva).

Il successivo comma 29, lett. c), dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 si occupa di come quantificare il costo del personale dipendente rilevante ai fini dell’agevolazione, stabilendo in primo luogo due condizioni che si potrebbero definire preliminari:

  • il personale assunto in ciascun periodo d’imposta deve essere impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta in strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
  • il numero complessivo medio dei dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali deve essere superiore rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

In relazione a tale ultima condizione, è quindi richiesto all’impresa di verificare un “delta” positivo tra numero medio dei dipendenti impiegati alla fine di ciascun periodo d’imposta rispetto a quelli assunti alla data del 30 settembre 2018 (parametro fisso da utilizzare per la verifica dell’incremento in ciascun periodo d’imposta).

Verificata la presenza delle due descritte condizioni, l’impresa deve quantificare il costo del personale dipendente rilevante per la determinazione del parametro in questione, da aggiungersi al costo degli investimenti.

A tal fine, è stabilito che il limite massimo è pari all’incremento del costo del personale classificabile nell’aggregato B, numeri 9) e 14), del conto economico di cui all’articolo 2425 cod. civ..

Pertanto, una volta verificato l’incremento quantitativo della forza lavoro rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018, il costo del personale rilevante è pari al “delta” positivo risultante dal conto economico di ciascun esercizio (a partire dal 2019) rispetto a quello che risulta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

È bene osservare che, mentre la condizione riferita all’incremento del numero dei lavoratori dipendenti fa riferimento al parametro “storico” dei lavoratori assunti al 30 settembre 2018, l’incremento quantitativo del costo del personale dipendente è invece riferito a quello risultante nel bilancio alla fine di ogni esercizio rispetto a quello risultante nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (il riferimento è ai soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

È poi previsto che l’incremento del predetto costo del personale deve essere riferito esclusivamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta in strutture ubicate nel territorio dello Stato, ed in ogni caso si deve tener conto (in negativo) delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, o comunque facenti capo allo stesso soggetto.

Infine, si deve tener conto anche dei seguenti aspetti:

  • per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a partire dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento occupazionale (in tal caso, infatti, mancherebbe il parametro storico);
  • l’aliquota ridotta Ires è fruibile solamente se si rispettano, per tutti i lavoratori dipendenti, le norme dei contratti collettivi nazionali e le regole in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
  • i lavoratori assunti a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in proporzione alle ore impiegate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo nazionale, ed i soci di società di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

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