Mini voluntary
di EVOLUTIONLe persone fisiche iscritte all’AIRE, o coloro i quali prestavano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero presentando apposita istanza, possono regolarizzare le attività detenute all’estero in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, in quanto non indicate nel quadro RW del modello REDDITI. La procedura prevede il versamento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 entro il 1° ottobre 2018 (la scadenza originaria sarebbe il 30 settembre, ma cade di domenica) o 30.11.2018 (nell’ipotesi di rateizzazione).
Possono essere regolarizzate le attività depositate e le somme detenute su conti correnti o libretti di risparmio presenti all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della L. 172/2017, di conversione del D.L. 148/2017). È richiesto, però, che le somme depositate o utilizzate per l’acquisizione delle attività derivino da redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti all’estero.
Sono esclusi, secondo le disposizioni del provvedimento AdE 1.06.2018 e i chiarimenti della circolare 12/E/2018:
- gli investimenti patrimoniali detenuti all’estero;
- i rapporti con gli intermediari esteri chiusi prima del 6.12.2017;
- le attività detenute in uno Stato diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente;
- le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all’estero aventi natura diversa da quelli previsti dalla norma, come, ad esempio, i redditi di impresa.
Rientrano, invece, nell’ambito applicativo della procedura le somme o le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
I periodi di imposta regolarizzabili sono quelli per i quali alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per la contestazione e per l’accertamento delle violazioni oggetto della procedura.
Per poter accedere alla procedura è necessario presentare l’istanza di adesione, il cui modello è stato approvato dal provvedimento AdE 1.06.2018, entro il 31 luglio 2018. La domanda si può ritenere presentata solo nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuta ricezione.
La domanda è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate; tuttavia, è possibile prelevare il modello anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il citato provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.
Il modello, che può essere presentato solo telematicamente, deve essere trasmesso:
- direttamente dal contribuente, se abilitato a Fisconline o Entratel;
- tramite intermediari.
La trasmissione è effettuata utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver presentato l’istanza, il richiedente è tenuto alla predisposizione di una relazione di accompagnamento che indichi:
- l’ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- la determinazione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero. Infatti, l’importo da versare per la regolarizzazione è determinato sui valori assunti al 31.12 dell’ultimo primo anno disponibile;
- l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.
La documentazione di accompagnamento va trasmessa esclusivamente mediante PEC all’indirizzo generato automaticamente nella ricevuta di accettazione notificata dall’Agenzia delle Entrate (reperibile anche all’allegato 3 del provvedimento AdE 1.06.2018 sulla base del domicilio fiscale del contribuente).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |