Mini-voluntary: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stata pubblicata nella giornata di ieri, 13 giugno, la circolare 12/E/2018, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo alla procedura finalizzata alla regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dagli ex frontalieri ed ex iscritti all’Aire, prevista dall’articolo 5 septies D.L. 148/2017.
In considerazione del dettato normativo e dei recenti chiarimenti di prassi si propone, pertanto, di seguito, una breve sintesi degli aspetti più rilevanti:
- la procedura è riservata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia (e loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Aire o frontalieri,
- la procedura consente di regolarizzare le “attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione” (6 dicembre 2017) derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa; non rientrano quindi nell’ambito della procedura le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente;
- possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. Restano, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione della procedura gli immobili e, in generale, gli investimenti patrimoniali nonché le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all’estero aventi natura diversa da quelli espressamente previsti dalla norma (quali ad esempio quelli d’impresa);
- la regolarizzazione avviene, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività emerse, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, entro il 30 settembre 2018, senza ricorrere della compensazione. È tuttavia ammesso il versamento rateale, in tre rate mensili consecutive di pari importo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale o con il pagamento dell’ultima rata;
- alla procedura si accede con la presentazione di apposita “istanza di regolarizzazione” da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
- con riferimento alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione i termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni, pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020;
- la procedura di regolarizzazione è esclusa se le attività e le somme sono già state oggetto di voluntary disclosure. Tuttavia possono aderire i contribuenti per i quali la voluntarynon si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso;
- costituisce causa di inammissibilità che preclude l’accesso alla procedura l’avvenuta notifica di avviso di accertamento o atto di contestazione delle sanzioni tributarie. Non costituisce invece causa di inammissibilità la notifica di “inviti”, “richieste” e “questionari” di cui all’articolo 32 D.P.R. 600/1973 né di un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 D.Lgs. 218/1997 oppure la consegna di un processo verbale di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 36 ter D.P.R. 600/1973.
14 Giugno 2018 a 20:06
Ritengo che la circolare non abbia chiarito se può usufruire della mini-voluntary un contribuente che non era iscritto all’AIRE in quanto dotato di doppia cittadinanza ( Italiana/Svizzera) e ha formato le somme oggetto di regolarizzazione con somme da lavoro dipendente svolto all’estero e dal 2012 residente in Italia. Non ritengo ci siano preclusioni anche se l’art. 5 -septies richiama solo i cittadini italiani in precedenza residenti all’estero iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.