Minus da cessione agevolata deducibile solo se a valore di mercato
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa minusvalenza derivante dalla cessione agevolata dei beni ai soci è deducibile solo se il corrispettivo è pari al valore di mercato del bene, non essendo sufficiente che il prezzo sia pari al valore catastale del bene. È quanto emerge dalla recente risoluzione 101/E del 27 luglio scorso, in cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da una società che nel corso del 2016 ha proceduto alla cessione di un bene immobile ad un socio fruendo delle agevolazioni previste dalla L. 208/2015. Il quesito è duplice: in primo luogo, si chiede di sapere se la minusvalenza sia deducibile, considerando che il bene è stato oggetto di una rivalutazione in passato e che il corrispettivo viene assunto in base al valore di mercato desumibile da una perizia di stima; in secondo luogo, si chiede se tale comportamento sia lesivo della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della L. 212/2000. Prima di entrare nel merito della questione, l’Agenzia ricorda che affinché un’operazione possa qualificarsi come abusiva è necessario che ricorrano congiuntamente le tre seguenti condizioni:
- la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, che si concretizza nell’ottenimento di benefici anche non immediati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- l’assenza di sostanza economica dell’operazione;
- l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Pur in presenza dei tre requisiti, l’Agenzia ricorda che in base al successivo comma 3 dell’articolo 10-bis non possono considerarsi abusive quelle operazioni che sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).




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