Minus da cessione: il nuovo indirizzo condiziona le consulenze pregresse?
di Alessandro BonuzziIn questi ultimi mesi sono pervenute alla Redazione non poche richieste di supporto su come gestire al meglio il rapporto con il cliente in relazione al tema della deducibilità, dal reddito d’impresa della società cedente, della minusvalenza derivante dalla cessione agevolata di immobili non merce ai soci, attese le recenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 101/E/2017. Le criticità nascono dal cambio di indirizzo da parte del Fisco.
Difatti, si ricorda che la circolare AdE 37/E/2016, considerato che “Vi sono, …, delle differenze – individuate dallo stesso legislatore – che scaturiscono dalla diversa natura dell’operazione di assegnazione rispetto a quella di cessione”, aveva precisato che in caso di cessione agevolata, “Diversamente da quanto avviene nel caso di assegnazione di beni diversi da quelli merce, nel caso in cui emerga una minusvalenza a conto economico tale componente di reddito assume rilevanza ai fini Ires e Irap”.
Come unico “vincolo”, il documento, in coerenza con il dato letterale della norma, sostiene “la necessità nei casi di cessione di attribuire rilevanza – per la determinazione dell’imposta sostitutiva – al corrispettivo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti”.
Il diverso trattamento, ai fini delle imposte dirette, della minusvalenza da cessione rispetto a quella da assegnazione, deriva dal fatto che la cessione, a differenza dell’assegnazione, costituisce un’operazione realizzativa. In tal senso l’articolo 101 del Tuir consente la deduzione delle minusvalenze realizzate mediante una cessione a titolo oneroso e, invece, vieta la deduzione delle minusvalenze realizzate attraverso un’operazione di assegnazione ai soci.
La risoluzione AdE 101/E/2017, però, ha modificato l’orientamento fornito con la circolare 37/E, affermando che:
- siccome il corrispettivo della cessione è stabilito all’interno di un rapporto sociale (socio-società) e non tra parti indipendenti;
- appare ragionevole ritenere che il beneficio di far riferimento al valore catastale può trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di una plusvalenza;
- pertanto, nell’ipotesi di assenza di base imponibile, deve ritenersi che non sia possibile dedurre la minusvalenza calcolata utilizzando il valore catastale;
- diversamente, la minusvalenza da cessione agevolata può essere dedotta ai fini fiscali qualora sia stata determinata utilizzando il valore normale.
In pratica, quindi, secondo la risoluzione, la minusvalenza può essere dedotta, dal reddito d’impresa della società cedente, solo se calcolata utilizzando il valore normale (e non anche il valore catastale).
Proprio da questa sopravvenuta interpretazione restrittiva potrebbero sorgere criticità nella gestione del rapporto con il cliente, al quale, a monte dell’operazione, era stato consigliato di effettuare la cessione dell’immobile non merce al valore catastale nel presupposto che la minusvalenza emergente era comunque deducibile.
In questi casi è opportuno far presente al cliente il nuovo scenario “ritrattando” la consulenza originaria? Trattasi, evidentemente, di una questione che va valutata caso per caso; tuttavia, in linea generale, è possibile affermare che sarebbe bene informare il cliente delle conclusioni a cui è giunta la risoluzione 101/E, avvisandolo dei rischi connessi. Difatti, sebbene sia vero che la posizione ivi espressa non trova conferma in alcuna norma, gli uffici dell’Agenzia saranno tenuti ad osservarla e applicarla. Da qui il pericolo di una contestazione.
D’altro canto, la consulenza originaria non dovrebbe essere “messa in discussione” da parte del cliente: andrebbe, infatti, spiegato che sono le Autorità fiscali ad aver cambiato opinione, portando le “prove dell’accaduto”.
La decisione finale sul come procedere – adeguarsi o non adeguarsi alla tesi del Fisco – dovrà comunque ricadere sul cliente in funzione della sua propensione al rischio. Laddove egli decidesse per la deduzione della minusvalenza calcolata con il valore catastale, sicuramente si potrà sostenere, a fondamento del comportamento assunto, che l’indirizzo della risoluzione:
- è sganciato dalla formulazione letterale della disposizione normativa;
- è contraddittorio rispetto alle precedenti precisazioni contenute nella circolare 37/E/2016;
- è (eventualmente) giunto dopo l’effettuazione dell’operazione.